Cassazione Civile, Ordinanza n. 19095/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la revisione della rendita catastale di un complesso immobiliare classificato in categoria D, originariamente destinato ad attività alberghiera. La parte privata aveva presentato nel 2006 una dichiarazione Docfa di variazione per lo scorporo di una piccola porzione del fabbricato da destinare ad attività commerciale e, nel 2009, una nuova dichiarazione di variazione per il ripristino della situazione pregressa, con attribuzione della rendita già in precedenza assegnata. L’Agenzia del territorio ha invece rideterminato la rendita in misura maggiore. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato, mentre in appello la CTR ha annullato l’avviso di rettifica ritenendo l’atto immotivato, perché non esponeva le ragioni del dissenso rispetto alla proposta del contribuente e richiamava valori di mercato senza indicare immobili comparabili; inoltre ha valorizzato il fatto che si trattava di ripristino di una situazione pregressa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che in presenza di Docfa l’obbligo motivazionale sarebbe attenuato e che l’atto conteneva elementi sufficienti per la difesa; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme catastali e della disciplina sulla motivazione, contestando sia la ritenuta carenza motivazionale sia l’affermazione secondo cui il riferimento ai valori di mercato avrebbe richiesto l’indicazione di specifici immobili similari, deducendo inoltre che per un immobile di categoria D la stima deve essere puntuale e non sintetico-comparativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso complessivamente. Ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla contribuente, osservando che l’eventuale preclusione riguardava solo l’errore nella Docfa e non il merito della nuova rendita. Tuttavia ha rilevato che le censure dell’Agenzia non confrontavano in modo adeguato le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, i primi due rilievi della CTR sulla motivazione dell’avviso non erano stati efficacemente censurati con specifica trascrizione o allegazione del contenuto dell’atto; inoltre la terza ratio, fondata sull’accertamento in fatto che si fosse trattato di un ripristino di situazione pregressa, non era stata impugnata. Poiché la decisione di merito si sorreggeva su più ragioni autonome e una di esse restava intatta, il ricorso non poteva essere accolto. La parte privata è dunque risultata vittoriosa in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 75
Norma invocata sull’ambito della disciplina catastale e della motivazione degli atti in materia catastale.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Norma invocata in tema di procedura Docfa e motivazione degli avvisi catastali.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma generale sulla motivazione degli atti tributari, applicata anche al procedimento catastale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
artt. 6, 7, 8, 30 d.P.R. 1° dicembre 1939, n. 1142
Invocati come disciplina catastale rilevante per il classamento e la stima della rendita.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel passaggio sull’onere della parte ricorrente di indicare e trascrivere il contenuto dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione; la mancata censura anche di una sola rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione o violazione di legge in relazione al contenuto di un atto amministrativo o tributario, il ricorrente ha l’onere di indicare in modo puntuale il contenuto dell’atto, almeno mediante trascrizione, allegazione o precisa localizzazione nel fascicolo, quando proprio quel contenuto costituisce il fulcro della censura.
- Il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non basta dedurre in astratto un errore della sentenza impugnata, ma occorre confrontarsi in modo specifico con ciascuna ratio decidendi che sorregge la decisione.
- L’eventuale errore del contribuente nella compilazione della dichiarazione Docfa, se non più discutibile per preclusione processuale, non esaurisce il tema della legittimità della rendita, che deve comunque essere valutata nel merito se la sentenza di merito si fonda anche su autonome ragioni ulteriori.
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