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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23556/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contenzioso relativo a un conguaglio dovuto per un appalto/permuta: dopo l'ultimazione delle opere (1990) il credito per trasferimento immobile e per il conguaglio fu fatto valere solo successivamente. La società Le Spianate eccepì incompetenza territoriale e prescrizione contro il decreto ingiuntivo; il Tribunale di Livorno accolse l'opposizione per prescrizione ritenendo decorso il termine dalla data di ultimazione delle opere. In appello Best Company e Varreschi ottennero invece la revoca della prescrizione, con condanna di Le Spianate al pagamento di €251.759,10 oltre rivalutazione e interessi, ritenendo che la prescrizione potesse decorrere solo dopo che fossero superate le contestazioni sull'esatto adempimento (ossia dopo la sentenza nel giudizio ex art. 2932 c.c. che aveva accertato l'esistenza del diritto al conguaglio). Le Spianate ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) che prescrizione era già decorso dall'ultimazione dei lavori e (ii) che la rivalutazione monetaria non era dovuta trattandosi di debito di valuta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (nulla di errato nel ritenere che, in appalto privato, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo diventa esigibile con l'accettazione dell'opera o, in caso di contestazioni giustificate, quando la mancata accettazione venga superata con accertamento giudiziale), confermando che il dies a quo della prescrizione può essere il momento in cui il diritto può essere fatto valere (ad es. la sentenza che accerta l'inesistenza dei vizi). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato nel riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata a titolo di conguaglio, perché la somma corrispondeva a una prestazione alternativa (aumentazione di volumetria o equivalente in denaro) e non a un debito di valuta originario; pertanto devono applicarsi i principi propri delle obbligazioni alternative/di valore. La Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione conformemente ai principi indicati; ha respinto il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione incomincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere

    Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto è effettivamente esperibile; in appalto ciò può essere l'accettazione dell'opera o, se l'accettazione è impedita da contestazioni giustificate, il momento in cui tali contestazioni vengono rimosse (anche con accertamento giudiziale).

  • art. 1665 c.c.

    ultimo comma (credito dell'appaltatore diviene esigibile solo con l'accettazione dell'opera)

    Nel contratto d'appalto il corrispettivo diventa esigibile con l'accettazione dell'opera; l'assenza di accettazione giustificata sospende l'esigibilità fino a che non sia accertata la buona esecuzione o la mancata fondatezza delle riserve.

  • art. 2932 c.c.

    Riferimento al procedimento presidenziale esperito in precedenza (azione di adempimento), che ha portato all'accertamento in favore dell'appaltatore; la sentenza di quel giudizio ha influenza sull'esigibilità del credito.

  • art. 1227 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla rivalutazione e agli interessi sulla somma dovuta: la Cassazione ha ritenuto che la liquidazione della rivalutazione non fosse corretta perché la somma discendeva da un'obbligazione alternativa e non da un debito di valuta originario.

  • art. 1285 c.c.

    Regola sull'obbligazione alternativa (la scelta fra le prestazioni spetta alla parte cui è riservata dalla convenzione); la Corte usa tale norma per qualificare la prestazione come alternativa fra cessione di volumetria e equivalente in denaro.

  • art. 1288 c.c.

    Se una delle prestazioni alternative diventa impossibile, l'obbligazione si concentra sulle prestazioni rimaste; qui la conversione dell'obbligazione alternativa nell'obbligazione semplice per impossibilità dell'altra prestazione è rilevante per la liquidazione.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato nel quadro dei rimedi dell'appaltatore; sul punto la giurisprudenza indica che, in presenza di omissione dell'amministrazione o del committente nella determinazione sull'accettazione/collaudo, l'appaltatore può agire giudizialmente e far decorrere il termine di prescrizione.

  • art. 4 del d.lgs. n. 231/2002

    Citato in dottrina giurisprudenziale riguardo alla decorrenza degli interessi di mora; la Corte ricorda che in presenza di contestazioni il credito diventa liquido per sentenza e gli interessi possono decorrere da quella data.

Massime di principio

  • Nel contratto d'appalto privato il corrispettivo è esigibile al momento dell'accettazione dell'opera; se l'accettazione è giustificatamente riservata per vizi o difformità, la prescrizione può decorrere solo quando tali contestazioni sono rimosse (anche con accertamento giudiziale).
  • Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; un accertamento giudiziale che elimina le riserve legittime del committente può determinare il dies a quo della prescrizione per il credito dell'appaltatore.
  • Quando le parti hanno previsto un'obbligazione alternativa (es. cessione di volumetria o equivalente in denaro), la qualificazione della prestazione è fondamentale: se il denaro è alternativa e non era debito di valuta originario, non si applicano automaticamente le regole della rivalutazione monetaria come per un debito di valuta.
  • Se un'opzione alternativa diventa impossibile (per cambiamenti normativi o urbanistici), l'obbligazione si concentra sulla prestazione rimasta non impossibile (art. 1288 c.c.), ma la misura e la decorrenza degli interessi o della rivalutazione vanno determinate secondo le regole proprie delle obbligazioni alternative/di valore.
  • In ipotesi di controversie complesse tra accettazione, vizi denunciati e liquidazione del corrispettivo, la parte che chiede il pagamento dovrebbe valutare tempestivamente l'azione giudiziale idonea ad ottenere l'accertamento della liquidità/esigibilità del credito per evitare eccezioni di prescrizione.
  • In caso di sentenza parzialmente viziata nella quantificazione (es. erronea concessione di rivalutazione), la Cassazione può cassare e rinviare per nuova liquidazione conformemente ai principi enunciati.

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