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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari: il ricorrente contestava l'attualità del pericolo di reiterazione e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere. Si è sostenuto che le condotte contestate si riferiscono a un periodo ristretto (luglio 2020) e non sussisterebbero elementi concreti di reiterazione, che l'attività del ricorrente sarebbe stata collegata al solo rapporto con il coindagato Ervin Plaku e che molte dichiarazioni di collaboratori riguardano fatti anteriori al 2017. È stato inoltre evidenziato che il ricorrente è incensurato, ha ammesso responsabilità e, quindi, sarebbe idonea una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo a distanza).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione cautelare: evidenziata la commissione, nell'arco di un solo mese, di cinque condotte di spaccio con quantitativi apprezzabili (con aggravante dell'ingente quantitativo contestata in un capo), le modalità esecutive, la capacità di movimentare rilevanti quantitativi di stupefacente e denaro e i collegamenti con ambienti di rilievo della criminalità locale sono stati ritenuti indici di professionalità e di stabile dedizione all'attività illecita. La Corte ha condiviso l'interpretazione del requisito dell'attualità quale valutazione prognostica non equiparabile all'imminenza di specifiche occasioni di reato e ha ritenuto congrua e non illogica la scelta della custodia cautelare in carcere come misura esclusiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo è interpretato come una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, fondata su elementi concreti (modalità della condotta, personalità del soggetto, contesto socio-ambientale) e non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva; la valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

  • art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'aggravante per l'ingente quantitativo è stata utilizzata quale indicatore della gravità dell'illecito e della capacità/‘professionalità’ dell'indagato nel traffico di stupefacenti, contribuendo alla valutazione del rischio di reiterazione.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma menzionata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; non incide sul merito della valutazione cautelare.

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo ex art.274 c.p.p. si valuta in chiave prognostica: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di reato, ma va considerata la frequenza, le modalità e il contesto delle condotte
  • Una pluralità di episodi ravvicinati e l'esistenza di quantitativi rilevanti sono indici forti di 'professionalità' e stabile dedizione al traffico, giustificativi di misure cautelari più afflittive
  • La mera assenza di emersione di reati successivi non è decisiva se dipende da circostanze investigative (es. cessazione di intercettazioni) o se sussistono altri indici di pericolosità
  • Le dichiarazioni concordanti di più collaboratori, anche se in parte riferite a fatti anteriori, possono contribuire a delineare un andamento criminale stabile e rafforzare il quadro indiziario
  • L'ammissione di responsabilità e l'assenza di precedenti non escludono automaticamente la custodia in carcere: occorre dimostrare concretamente che esistono misure cautelari alternative idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione
  • In sede di legittimità la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice cautelare; ove la motivazione sia adeguata sulla base di elementi concreti, il giudizio di merito non è rivedibile

Testo integrale

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