Sentenza n. 513/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria della nullità e/o della inefficacia del licenziamento intimato in data 08.07.2022, in quanto ritorsivo e discriminatorio e per la conseguente condanna dell’Università degli Studi dell’Aquila alla reintegrazione del dottor Viviani sul posto di lavoro; nonché per la condanna della resistente al risarcimento del danno patito dal lavoratore, stabilendo a tal fine una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data di licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali, fermo restando il diritto del ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegra il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità. In via alternativa per la declaratoria della nullità parziale del contratto e, nello specifico, delle clausole 3 e 8 nella parte in cui prevedono il libero recesso del datore di lavoro per violazione di norme imperative; per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato in data 08.07.2022 per difetto radicale di contestazione e per la conseguente condanna dell’Università degli Studi dell’Aquila alla reintegrazione del dottor Viviani sul posto di lavoro; nonché per la condanna della resistente al risarcimento del danno patito dal lavoratore, stabilendo a tal fine una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data di licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali, fermo restando il diritto del ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegra il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità. In via subordinata, per la declaratoria della illegittimità del licenziamento comminato dall’Università in violazione della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 e per la condanna della resistente - al versamento di una indennità risarcitoria non inferiore a 2 mensilità, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 23/2015; - al versamento di una indennità di mancato preavviso pari a 2 mensilità; - al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risoluzione del contratto di lavoro e revoca dell'incarico di ricercatore a tempo determinato, comunicate l'8 luglio 2022
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riproposto davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., le domande già proposte davanti al giudice ordinario, il quale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha dedotto, in via principale, la nullità o inefficacia della risoluzione del rapporto perché ritorsiva e discriminatoria, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. In via alternativa ha chiesto la declaratoria di nullità parziale delle clausole contrattuali che prevedevano il recesso datoriale, ritenendole lesive di norme imperative e delle garanzie difensive proprie del licenziamento disciplinare. Ha inoltre dedotto il difetto radicale di contestazione e, in subordine, la violazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300/1970, chiedendo le relative indennità, l'indennità sostitutiva del preavviso e il risarcimento del danno da perdita di chance. Il rapporto riguardava un ricercatore universitario a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010. Il contratto imponeva la presentazione annuale di una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca e prevedeva la possibilità di risolvere il rapporto in caso di mancata approvazione della relazione o di mancato o insufficiente adempimento degli obblighi contrattuali. Il Dipartimento aveva ritenuto la relazione presentata inadeguata sotto il profilo strutturale e contenutistico, invitando il ricercatore a riformularla. Il ricorrente aveva mantenuto ferma la relazione, sicché il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo aveva disposto la risoluzione del contratto e la revoca dell'incarico.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo di presentare una relazione tecnico-scientifica annuale discendesse dall'art. 12 del regolamento di Ateneo e che la clausola contrattuale costituisse mera riproduzione della disposizione regolamentare, non impugnata con l'atto di riproposizione. L'obbligo è stato considerato coerente e proporzionato alla natura dell'attività di ricerca, poiché consente all'Università di verificare l'attività effettivamente svolta. La risoluzione è stata qualificata come conseguenza dell'inadempimento della prestazione lavorativa principale, nonché come recesso per giusta causa, essendo l'inadempimento ritenuto grave e tale da rendere proporzionata la misura espulsiva. Il giudice ha inoltre escluso il difetto di contraddittorio, rilevando che il Dipartimento aveva rinviato la valutazione e invitato espressamente il ricercatore a riformulare la relazione in modo appropriato ed esaustivo. Il ricorrente, non aderendo all'invito, si era sottratto senza ragionevole motivo al procedimento valutativo e aveva determinato la mancata approvazione della relazione. Le domande di reintegrazione, risarcimento, indennità, preavviso e perdita di chance sono state conseguentemente respinte. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
riproposizione delle domande
In caso di declinatoria di giurisdizione e prosecuzione davanti al giudice munito di giurisdizione, l'atto deve riproporre le domande; il giudice richiama la necessità dell'emendatio libelli in caso di translatio iudicii.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato, insieme all'art. 63 del medesimo decreto, quale fondamento della giurisdizione amministrativa esclusiva ritenuta dal giudice ordinario.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato, insieme all'art. 3, comma 2, quale fondamento della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010
Individua il regime di assunzione del ricercatore universitario a tempo determinato interessato dalla controversia.
art. 12 del Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato
Prevede l'obbligo del ricercatore di presentare annualmente una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca svolta.
art. 7 legge n. 300/1970
Invocato dal ricorrente quale fonte della procedura disciplinare asseritamente violata; la domanda è stata respinta perché la risoluzione è stata ricondotta all'inadempimento contrattuale e alla giusta causa di recesso.
art. 4 d.lgs. n. 23/2015
Invocato dal ricorrente per ottenere un'indennità risarcitoria subordinata; la relativa domanda è stata respinta insieme al ricorso.
Massime di principio
- In un rapporto di lavoro universitario a tempo determinato, l'obbligo contrattuale di presentare annualmente una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca è coerente e proporzionato alla natura della prestazione, perché consente all'amministrazione universitaria di verificarne l'effettivo svolgimento.
- La mancata presentazione di una relazione idonea, quando il ricercatore sia stato previamente invitato a riformularla per consentire la valutazione dell'attività svolta e non abbia aderito all'invito, può integrare un inadempimento grave dell'obbligazione lavorativa e giustificare la risoluzione del contratto.
- La risoluzione del rapporto fondata sull'inadempimento dell'obbligazione lavorativa principale non assume necessariamente natura disciplinare quando l'amministrazione contesta e accerta il mancato adempimento di uno specifico obbligo contrattuale di servizio.
- Il contraddittorio procedimentale può ritenersi assicurato quando l'organo competente, prima di adottare la decisione negativa, rinvii la valutazione e inviti espressamente il dipendente a integrare o riformulare la documentazione necessaria, consentendogli di fornire i chiarimenti richiesti.
- Nel giudizio instaurato dopo una declinatoria di giurisdizione, la parte deve riproporre le domande davanti al giudice munito di giurisdizione; le clausole o disposizioni non specificamente impugnate non possono essere oggetto di scrutinio demolitorio nel nuovo giudizio.
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