Cassazione Penale, Sentenza n. 22829/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di proscioglimento dall'accusa di reimpiego di capitali illeciti in concorso (artt. 81 cpv., 110, 648-ter c.p.), aggravata dall'agevolazione dei clan dei Casalesi e degli Acerrani. I motivi principali erano: (1) illogicità della motivazione della Corte territoriale per avere effettuato un esame parziale degli indizi, non ravvisando la gravità e la convergenza degli stessi necessari a superare il dubbio ragionevole; (2) omissione o travisamento probatorio, con speciale riferimento a sentenze relative a terzi (Baciocchi, Di Puorto) e dichiarazioni di testi (Mario Iavarazzo, Salvatore Venosa); (3) mancata valutazione di intercettazioni specifiche e di conversazioni indicate (numeri e date puntualizzate), nonché omissione di motivazione circa la cessione della vettura Ferrari e il significato di una conversazione intercorsa tra Agostinelli e Mirko Ponticelli. In sostanza il P.G. chiedeva la cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti dal Procuratore generale consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito e di diversa lettura delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità salvo che non emerga una illogicità manifesta della motivazione. La Corte ha verificato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione coerente e fondata sulle emergenze processuali, spiegando il mancato superamento del dubbio ragionevole circa l'effettivo reimpiego dei capitali illeciti nella società Fincapital s.p.a.; non sussisteva dunque una frattura logica tale da giustificare l'intervento di legittimità. Inoltre la Corte ha richiamato il profilo della prescrizione: il reato, escluse le aggravanti non contestate nei motivi, sarebbe comunque prescritto il 2 maggio 2026, condizione che rendeva privo di interesse pratico l'eventuale accoglimento del ricorso del P.G. per l'affermazione astratta di un principio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state imposte spese al P.G.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo c.p.; art. 110 c.p.; art. 648-ter c.p.
Norme sostanziali che definiscono il reato contestato (reimpiego di capitali illeciti in concorso) e la partecipazione; la Corte ha ritenuto che non risultasse comprovato il concreto reimpiego di proventi illeciti nella società indicata.
art. 173, comma 1, disp. trans. c.p.p.
Norma richiamata per la forma di esposizione sintetica del ricorso (prescrizioni sulla motivazione del ricorso per cassazione).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Comma invocato come causa di ricorso per 'illogicità della motivazione'; la Corte ricorda che l'illogicità dedotta deve essere 'manifesta' per essere sindacabile in cassazione, non una mera richiesta di diversa valutazione probatoria.
art. 533 c.p.p. e art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiamati in relazione alle regole di giudizio e alla necessità di un rigoroso ancoraggio alle massime di esperienza; la Corte evidenzia i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito.
art. 568, comma 4 c.p.p.
Norma che regola l'interesse del Pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione; la Corte ha affermato che l'interesse sussiste solo se il ricorso può produrre un risultato pratico favorevole, non se la vicenda è già esaurita (es. per prescrizione).
art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede che la qualità pubblica della parte che propone il ricorso (P.M.) inibisca la condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie sono, di regola, inammissibili.
- Il vizio di 'illogicità della motivazione' è sindacabile in cassazione solo se la illogicità è manifesta e si traduce in una reale frattura logica o in un percorso argomentativo privo di ogni plausibilità; non basta proporre una diversa interpretazione plausibile dei fatti.
- Il Pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso solo se l'accoglimento può produrre un risultato pratico favorevole; quando la vicenda è ormai prossima o già caduta in prescrizione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Se l'accusa include aggravanti (es. di tipo mafioso), è necessario che i motivi di ricorso le impugnino specificamente se si intende ottenere una pronuncia diversa rispetto alla decisione che le esclude; l'omissione rende più difficile ottenere la riforma in cassazione.
- Nella impugnazione della motivazione è utile indicare punti precisi in cui si verifica la contraddizione logica o l'omissione in modo da dimostrare che non si tratta di una semplice alternativa interpretativa ma di un vizio strutturale del ragionamento giudiziale.
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