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Sentenza

Sentenza n. 12272/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1171/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.07.2024

Giustizia amministrativa202515228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 1171/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1171/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 luglio 2024. Nel corso del giudizio è intervenuto l'integrale adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come dichiarato dalla parte ricorrente. Non risultano dedotti ulteriori vizi o motivi di illegittimità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha integralmente adempiuto alla sentenza posta in esecuzione. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, rilevando che l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    intervenuto integrale adempimento

    L'integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale; il giudice può compensarle parzialmente e porre la parte residua a carico dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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