Sentenza n. 2646/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento della prima procedura negoziata per i lavori di rifunzionalizzazione e completamento dell’area ex Case Volano in località Giostra, nuova procedura negoziata e relativa proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina del 15 giugno 2026 che aveva arrestato la prima procedura negoziata, alla quale era pervenuta una sola offerta, e gli atti della successiva procedura. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, contraddittorietà rispetto alla lettera di invito, travisamento e incompetenza funzionale. Ha sostenuto che la lettera di invito, unica lex specialis vincolante, non fissava un numero minimo di offerte e che la prescrizione di almeno tre offerte valide, presente nel portale «Tutto Gare», non era stata resa parte della lex specialis. Secondo la ricorrente, la clausola della lettera di invito richiamante l’art. 108, comma 10, consentiva di non aggiudicare solo dopo l’apertura della busta economica e una motivata valutazione di non convenienza o inidoneità dell’offerta; la commissione non avrebbe quindi potuto arrestare la gara senza aprire l’unica busta. In subordine, ha contestato l’esistenza e la visibilità della prescrizione del portale, nonché la motivazione dell’arresto. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della nuova procedura e dei relativi atti, impugnati anche con motivi aggiunti. L’amministrazione e l’aggiudicataria hanno sollevato eccezioni preliminari, tra cui difetto di contraddittorio, mancata impugnazione della clausola del portale e improcedibilità per omessa impugnazione dell’aggiudicazione; il TAR non le ha esaminate, ritenendo il ricorso infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito e senza esaminare le eccezioni processuali. Ha stabilito che la lettera di invito richiamava espressamente le istruzioni e le avvertenze della piattaforma, imponeva di consultare il manuale e comportava l’accettazione delle relative regole; la prescrizione del portale che richiedeva almeno tre offerte valide costituiva pertanto parte integrante e vincolante della lex specialis per amministrazione e concorrenti. La contestazione secondo cui la clausola non sarebbe stata visibile è stata giudicata generica e priva di indizi di prova, anche perché la ricorrente non aveva segnalato problemi di consultazione o funzionamento della piattaforma. Il TAR ha distinto tale requisito, riferito alla fase di presentazione delle offerte e volto a garantire un effettivo confronto concorrenziale, dalla facoltà prevista dall’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, esercitabile in un momento successivo all’apertura e valutazione delle offerte per ragioni di non convenienza o inidoneità: non sussistevano quindi la dedotta contraddittorietà né l’incompetenza funzionale. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il verbale, che dava conto dell’unica offerta, della regola del portale richiamata dalla lettera di invito e dell’assenza di confronto competitivo. È stata respinta anche la censura di illegittimità derivata della nuova procedura e dei suoi atti, conseguente alla ritenuta legittimità dell’arresto della prima gara. La ricorrente è stata condannata alle spese: € 2.000, oltre oneri di legge, in favore dell’amministrazione e € 2.000, oltre oneri di legge, in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
la facoltà di non procedere ad aggiudicazione di cui all’art. 108, comma 10° cit. - funzionale ad assicurare l’idoneità dell’offerta e la convenienza e il raggiungimento dello scopo dell’affidamento - opera, invece, in un momento successivo all’apertura e alla valutazione delle offerte.
La facoltà di non aggiudicare per non convenienza o inidoneità dell’offerta opera dopo l’apertura e la valutazione delle offerte e va distinta dalla regola sul numero minimo di offerte, che attiene alla fase di presentazione.
art. 69 R.D. 827/1924
In ogni caso, come condivisibilmente osservato dalla difesa della S.A., anche in mancanza di una espressa disposizione la scelta di non aprire l’unica busta pervenuta sarebbe stata conforme al principio generale sancito dall’art. 69 R.D. 827/1924 (che richiede la presenza di almeno due offerte “…a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”) che, deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del codice dei contratti.
Il TAR ritiene tuttora vigente e compatibile con il codice dei contratti la regola generale che richiede almeno due offerte, salvo che l’avviso preveda espressamente l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
art. 60 c.p.a.
All’udienza camerale del 29 settembre 2026, il ricorso stato trattenuto in decisione, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5° c.p.a., previo avviso alle parti.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 120, comma 5, c.p.a.
All’udienza camerale del 29 settembre 2026, il ricorso stato trattenuto in decisione, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5° c.p.a., previo avviso alle parti.
La controversia in materia di gara è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio secondo il rito richiamato, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Se la lettera di invito richiama espressamente le istruzioni e le avvertenze della piattaforma telematica e impone ai concorrenti di consultare il relativo manuale, le prescrizioni di gara contenute in tali istruzioni possono integrare la lex specialis e vincolare sia la stazione appaltante sia i concorrenti.
- La contestazione secondo cui una prescrizione della piattaforma non sarebbe stata visibile deve essere supportata da elementi concreti; in mancanza di segnalazioni di problemi di funzionamento o consultazione, una deduzione generica non è sufficiente.
- La previsione di un numero minimo di offerte, diretta a garantire un effettivo confronto concorrenziale, opera nella fase di presentazione delle offerte; è distinta dalla facoltà di non aggiudicare per non convenienza o inidoneità, che presuppone l’apertura e la valutazione delle offerte.
- In assenza di una previsione che consenta espressamente l’aggiudicazione con una sola offerta, la regola dell’art. 69 R.D. 827/1924, che richiede almeno due offerte, è stata ritenuta tuttora vigente e compatibile con il codice dei contratti.
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