Cassazione Penale, Ordinanza n. 08844/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma il ricorso era articolato in un unico motivo ritenuto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e privo di congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La decisione di legittimità si è quindi concentrata sulla carenza di specificità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione e un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, esso è inammissibile.
- La mera contestazione apodittica della sentenza di merito, senza specifici riferimenti ai passaggi motivazionali censurati, non consente il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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