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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07889/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo un unico motivo in tema di pene sostitutive. In particolare, lamentava il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p., sostenendo che la motivazione sul punto fosse erronea o comunque non adeguata. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva congruamente spiegato sia il trattamento sanzionatorio sia le ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva, formulando un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato in ragione del pericolo di recidiva desunto dalle modalità del fatto e dal contesto di una attività di spaccio svolta in concorso con altri, proprio presso il domicilio dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico generico e non idoneo a scalfire la motivazione della Corte di appello, la quale aveva già espresso una valutazione non manifestamente illogica sulla mancata concessione della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    norma richiamata come base della richiesta di pena sostitutiva, la cui concessione è stata negata per valutazione sfavorevole sulla capacità di emenda e sul pericolo di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta specificamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mancata applicazione di una pena sostitutiva può essere legittimamente fondata su una valutazione prognostica negativa circa l'emendabilità del condannato, quando sia sorretta da elementi concreti desunti dalle modalità del fatto e dal contesto criminoso.
  • La scelta del giudice di merito in tema di concessione o diniego di una pena sostitutiva è censurabile in cassazione solo se affetta da evidenti vizi logici o da difetto di motivazione, non potendo la Corte procedere a una nuova autonoma rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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