Cassazione Penale, Sentenza n. 24712/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che, dopo la scissione del cumulo, le pene presumibilmente già espiate venissero imputate a estinzione delle pene più gravi e che al residuo venisse applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 1, c.p. Sosteneva che, trattandosi di cumulo materiale, la pena più gravosa dovesse ritenersi scontata per prima e che la scissione dovesse riguardare solo le condanne alla reclusione (escluse quelle di arresto), per consentirgli di rientrare nel limite previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che: (i) il principio di unitarietà del cumulo di cui all'art. 76 c.p. impedisce di scindere il cumulo in base alla diversa "comodità" del condannato e di imputare l'espiazione selettivamente a singole condanne; (ii) l'art. 78, comma 1, c.p. opera solo nel concorso di pene della stessa specie e, nel caso di specie (reclusione e arresto), si applica il comma 2 di detto articolo, il quale è stato rispettato; (iii) le pene già espiate devono essere inserite nel cumulo se possono avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale; (iv) la scindibilità del cumulo è ammessa dalla giurisprudenza solo in casi specifici (p.es. per separare reati ostativi ai benefici) e finalizzata esclusivamente a non precludere radicalmente l'accesso a benefici penitenziari. La questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Comma 1 (criterio moderatore) applicabile solo quando le pene concorrenti sono della stessa specie; nel caso di specie, essendovi pene di reclusione e di arresto, è stato ritenuto pertinente il comma 2, e la valutazione del giudice di merito è stata confermata.
art. 76 cod. pen.
Principio di unitarietà della pena cumulata: le pene concorrenti si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, impedendo la scissione del cumulo per imputare selettivamente l'espiazione di singole pene, salvo le eccezioni giurisprudenziali legate ai reati ostativi ai benefici.
art. 74 cod. pen.
Richiamato in relazione all'ordine di esecuzione delle pene di specie diversa (p.es. l'arresto va eseguito per ultimo), ma non sufficiente a legittimare la scissione del cumulo ai fini prospettati dal ricorrente.
art. 4-bis Ord. pen.
La norma è menzionata nella prospettazione della ricorrente ma la Corte osserva che l'art. 4-bis non disciplina il cumulo: la possibilità di scindere il cumulo per reati ostativi è frutto di costruzione giurisprudenziale e non di un richiamo testuale in 4-bis.
art. 51-bis Ord. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per l'accertamento dei requisiti delle misure alternative: ai fini della concessione di misure alternative la valutazione deve considerare la pena complessiva risultante dal cumulo, comprese le pene già espiate se rilevanti.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato in riferimento ai limiti di pena per l'affidamento in prova al servizio sociale: la verifica del requisito quantitativo deve tener conto della pena unica risultante dal cumulo.
art. 656 cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata: l'unificazione delle pene può incidere sulla sospensione dell'esecuzione. Serve a ricordare che il cumulo può rendere inefficaci talune misure sospensive previste per singole pene.
Massime di principio
- Il cumulo delle pene è disciplinato dal principio di unitarietà (art. 76 c.p.): tutte le pene concorrenti si considerano come una pena unica anche se di specie diversa; non è ammessa una scissione del cumulo per scelta del condannato al fine di favorire l'applicazione di criteri più favorevoli.
- Il criterio moderatore dell'art. 78, comma 1, c.p. (aumento massimo riferito alla pena più grave) è applicabile solo quando le pene concorrenti sono della stessa specie; in presenza di specie diverse si applica il comma 2.
- Le pene già espiate, se possono avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, devono essere inserite nel cumulo e considerate anche ai fini della valutazione per i benefici penitenziari.
- La giurisprudenza consente la scindibilità del cumulo in via eccezionale quando il cumulo comprende reati ostativi alla concessione di benefici, ma tale scissione ha finalità limitata e non serve a creare una disciplina favorevole alternativa a quella voluta dal legislatore.
- Per ottenere misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) è necessario considerare la pena unica risultante dal cumulo per verificare i limiti quantitativi richiesti dalle norme o dalla giurisprudenza; semplici istanze di imputazione selettiva delle pene già espiate sono in genere inefficaci.
- Se si vuole contestare la corretta applicazione di art. 76 o 78, occorre dimostrare che sussistono i presupposti normativi o giurisprudenziali per la scissione (p.es. reati ostativi) oppure sollevare questioni di legittimità costituzionale con profili concreti e non meramente prospettici.
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