Cassazione Penale, Sentenza n. 233/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Biagi Adolfo era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 491 cod. pen., per avere contraffatto la firma della moglie Sforzi Milva su 35 effetti cambiari da €100 ciascuno. In cassazione il ricorrente ha sostenuto che le cambiali erano parte di un finanziamento concordato con la coniuge, ha invocato la scriminante dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) e, in via subordinata, ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) e di istituti riconducibili al "furto lieve" per stato di bisogno, oltre una pena meno afflittiva e la sospensione condizionale. Il ricorso è però risultato generico, privo di specifici vizi di diritto e in parte confuso (riferimenti a reato diverso), reiterativo rispetto all'appello e senza puntuale confronto con la motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intrinseca genericità e mancanza di specificità esterna; ha ritenuto le argomentazioni della difesa mere congetture non fondate sulle risultanze istruttorie, ha escluso lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto (a causa della reiterazione dei comportamenti), ha confermato la legittimità della determinazione della pena effettuata dal giudice di merito e l'ostatività dei precedenti penali alla sospensione condizionale. Nonostante la richiesta del Procuratore generale di accoglimento del ricorso, la Cassazione ha quindi respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 491 cod. pen.
Norma che punisce la falsificazione/alterazione di effetti cambiari; la Corte di appello aveva ritenuto provata la contraffazione della firma della coniuge su 35 cambiali.
art. 54 cod. pen.
Scriminante dello stato di necessità: la Corte di appello e la Cassazione hanno ritenuto insussistenti gli elementi richiesti (azione necessaria, proporzionalità, assenza di altra via) nella fattispecie economica prospettata dal ricorrente.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: esclusa perché la condotta era reiterata e non occasionale, per cui non sussisteva la ridotta offensività richiesta.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, che è valutabile in cassazione solo in presenza di arbitrarietà o illogicità motivazionale, elementi non riscontrati nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha irrogato una sanzione di €3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure precise, motivate e con riferimenti puntuali alla motivazione impugnata; deduzioni generiche o reiterative dell'appello sono inammissibili.
- La scriminante dello stato di necessità richiede il rispetto di condizioni rigorose (necessità, proporzionalità e assenza di alternativa) e non si applica automaticamente per difficoltà economiche o debiti familiari.
- La particolare tenuità del fatto non si riconosce se la condotta è reiterata: la ripetizione di atti simili esclude l'eccezionale offensività del fatto.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o mancata motivazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere preclusa da precedenti penali ostativi; la valutazione di tali ostatività compete al giudice di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione salvo vizi gravi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è importante valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.
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