Cassazione Penale, Sentenza n. 28342/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa aggravata (art. 588, comma 2 c.p.) relativa a fatti del 19/01/2014. Le doglianze principali sono: (a) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo e oggettivo della rissa (sostegno che alcuni imputati avrebbero agito in difesa e non partecipato alla rissa); (b) mancata considerazione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello (calcolo dei termini e sospensioni, anche per adesione a scioperi dei difensori e per l'emergenza Covid-19); (c) errata indicazione, nella motivazione dell'appello, delle conclusioni del Procuratore generale; (d) omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (per Secondi) nonostante fosse incensurato; (e) errore nel trattamento sanzionatorio e mancata applicazione o valutazione delle circostanze attenuanti generiche con il confronto con l'aggravante, che avrebbe imposto, al più, la pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non inammissibili e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Pur riconoscendo la fondatezza di alcune censure (omessa motivazione sulla sospensione condizionale per Secondi; vizio nel trattamento sanzionatorio per i Magri; travisamento della prova sul certificato medico per i Fernandez Correa), la Suprema Corte ha constatato che il termine massimo di prescrizione si è concluso successivamente alla sentenza impugnata (termine massimo calcolato e periodo di sospensione complessivo di 437 giorni), con esito di estinzione del reato: pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. La Corte ha precisato che, anche se alcune censure avrebbero potuto portare ad annullamento con rinvio, la causa estintiva inibisce il rinvio e impone l'annullamento senza rimessione o la declaratoria di estinzione; ha inoltre richiamato i criteri per l'eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p. (possibile solo se l'insussistenza del reato emergesse in maniera incontestabile dagli atti).
Norme richiamate
art. 588, comma 2, cod. pen.
norma applicata per la fattispecie di rissa aggravata; la Corte richiama la necessità di valutare elemento oggettivo e soggettivo e il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
richiamata per spiegare che l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' in presenza di causa di estinzione del reato è ammissibile solo quando l'insussistenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti; altrimenti si deve dichiarare l'estinzione e non procedere a un proscioglimento meramente motivato
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
giurisprudenza consolidata richiamata: distingue la constatazione incontestabile (che consente proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p.) dall'apprezzamento critico che invece richiede approfondimenti; in presenza di causa estintiva prevale la declaratoria dell'estinzione e impedisce il rinvio
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata e accertabile nel processo di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato: le questioni di merito non vengono più approfondite se sussiste la causa estintiva.
- Le censure sulla motivazione (omissioni o travisamenti della prova) possono giustificare l'annullamento con rinvio, ma cessano di rilevare quando sopraggiunge la prescrizione; per il difensore è quindi essenziale contestare e documentare subito il calcolo dei termini e le sospensioni utili alla prescrizione.
- Il giudice deve effettuare un confronto esplicito tra circostanze attenuanti e aggravanti: se le attenuanti sono equivalenti o prevalgono l'applicazione della pena dovrebbe essere più lieve (anche pecuniaria se previsto dalla norma), e il mancato confronto è vizio motivazionale rilevabile in appello e in cassazione.
- La sospensione dei termini per astensione dei difensori, legittimi impedimenti e le misure di sospensione emergenziali (es. Covid-19) vanno conteggiate con precisione nel calcolo della prescrizione; la difesa deve indicare e documentare le date utili per dimostrare la maturazione della prescrizione.
- La sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p. è ammissibile solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti il giudice, se rileva una causa estintiva, deve dichiarare l'estinzione senza procedere a un accertamento di merito che sarebbe rimandabile.
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