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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28342/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa aggravata (art. 588, comma 2 c.p.) relativa a fatti del 19/01/2014. Le doglianze principali sono: (a) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo e oggettivo della rissa (sostegno che alcuni imputati avrebbero agito in difesa e non partecipato alla rissa); (b) mancata considerazione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello (calcolo dei termini e sospensioni, anche per adesione a scioperi dei difensori e per l'emergenza Covid-19); (c) errata indicazione, nella motivazione dell'appello, delle conclusioni del Procuratore generale; (d) omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (per Secondi) nonostante fosse incensurato; (e) errore nel trattamento sanzionatorio e mancata applicazione o valutazione delle circostanze attenuanti generiche con il confronto con l'aggravante, che avrebbe imposto, al più, la pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non inammissibili e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Pur riconoscendo la fondatezza di alcune censure (omessa motivazione sulla sospensione condizionale per Secondi; vizio nel trattamento sanzionatorio per i Magri; travisamento della prova sul certificato medico per i Fernandez Correa), la Suprema Corte ha constatato che il termine massimo di prescrizione si è concluso successivamente alla sentenza impugnata (termine massimo calcolato e periodo di sospensione complessivo di 437 giorni), con esito di estinzione del reato: pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. La Corte ha precisato che, anche se alcune censure avrebbero potuto portare ad annullamento con rinvio, la causa estintiva inibisce il rinvio e impone l'annullamento senza rimessione o la declaratoria di estinzione; ha inoltre richiamato i criteri per l'eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p. (possibile solo se l'insussistenza del reato emergesse in maniera incontestabile dagli atti).

Norme richiamate

  • art. 588, comma 2, cod. pen.

    norma applicata per la fattispecie di rissa aggravata; la Corte richiama la necessità di valutare elemento oggettivo e soggettivo e il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamata per spiegare che l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' in presenza di causa di estinzione del reato è ammissibile solo quando l'insussistenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti; altrimenti si deve dichiarare l'estinzione e non procedere a un proscioglimento meramente motivato

  • Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    giurisprudenza consolidata richiamata: distingue la constatazione incontestabile (che consente proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p.) dall'apprezzamento critico che invece richiede approfondimenti; in presenza di causa estintiva prevale la declaratoria dell'estinzione e impedisce il rinvio

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata e accertabile nel processo di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato: le questioni di merito non vengono più approfondite se sussiste la causa estintiva.
  • Le censure sulla motivazione (omissioni o travisamenti della prova) possono giustificare l'annullamento con rinvio, ma cessano di rilevare quando sopraggiunge la prescrizione; per il difensore è quindi essenziale contestare e documentare subito il calcolo dei termini e le sospensioni utili alla prescrizione.
  • Il giudice deve effettuare un confronto esplicito tra circostanze attenuanti e aggravanti: se le attenuanti sono equivalenti o prevalgono l'applicazione della pena dovrebbe essere più lieve (anche pecuniaria se previsto dalla norma), e il mancato confronto è vizio motivazionale rilevabile in appello e in cassazione.
  • La sospensione dei termini per astensione dei difensori, legittimi impedimenti e le misure di sospensione emergenziali (es. Covid-19) vanno conteggiate con precisione nel calcolo della prescrizione; la difesa deve indicare e documentare le date utili per dimostrare la maturazione della prescrizione.
  • La sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2 c.p.p. è ammissibile solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti il giudice, se rileva una causa estintiva, deve dichiarare l'estinzione senza procedere a un accertamento di merito che sarebbe rimandabile.

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