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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 944 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di iscrizione ipotecaria - nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’iscrizione ipotecaria effettuata senza previa comunicazione al contribuente e senza assegnazione di un termine per il contraddittorio è affetta da nullità. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667/2014, valorizzando le garanzie di difesa e di partecipazione al procedimento riconosciute anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguarda la validità dell’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 senza che il contribuente fosse previamente informato e posto in condizione di interloquire con l’amministrazione. Secondo il principio richiamato, l’Ufficio deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale, assegnando un termine per presentare osservazioni o provvedere al pagamento. Tale obbligo sussiste anche quando non sia necessaria la preventiva intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.

Norme richiamate

  • Art. 77, D.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    Prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, l’amministrazione deve garantire al contribuente un contraddittorio endoprocedimentale, con comunicazione preventiva e assegnazione di un termine per osservazioni o pagamento. La violazione comporta la nullità dell’iscrizione.

  • Art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    L’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo per l’iscrizione ipotecaria opera anche quando non sia dovuta la preventiva intimazione prevista da questa disposizione.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Le disposizioni sono richiamate come fondamento delle garanzie di buona amministrazione, tutela effettiva e difesa del contribuente, che impongono la possibilità di partecipare al procedimento prima dell’adozione di una misura pregiudizievole.

  • Cassazione, sentenza n. 19667/2014

    La Corte ha affermato che l’iscrizione ipotecaria senza preventiva comunicazione e senza contraddittorio con il contribuente è nulla, poiché l’amministrazione deve consentire al destinatario di presentare osservazioni o di regolarizzare la propria posizione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende adottare un atto cautelare o pregiudizievole nei confronti del contribuente, deve verificare se la legge o i principi generali impongano una comunicazione preventiva e la possibilità di presentare osservazioni.
  • Per l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, la preventiva instaurazione del contraddittorio costituisce una garanzia autonoma e non dipende necessariamente dalla preventiva intimazione prevista dall’art. 50, comma 2.
  • La mancata comunicazione preventiva, quando impedisce al contribuente di difendersi o di pagare spontaneamente, può determinare la nullità dell’iscrizione ipotecaria.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la data e il contenuto della comunicazione preventiva, il termine concesso, la prova della sua ricezione e la concreta possibilità di presentare osservazioni o regolarizzare il debito.

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