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Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione: del decreto n.-OMISSIS-, notificato il 14/04/2022 con il quale il Prefetto di Cosenza faceva divieto al Signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e del Decreto datato-OMISSIS- emesso dalla Questura di Cosenza con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia a -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e successiva revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Cosenza con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché il decreto della Questura di Cosenza di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la memoria difensiva presentata nel procedimento, nella quale evidenziava l’inconsistenza degli addebiti e l’assenza di un’effettiva connessione tra la lite di vicinato e un possibile abuso delle armi. Ha inoltre rilevato che la denuncia per minacce era stata definita dal giudice di pace a seguito della remissione della querela, che non era seguito alcun procedimento penale e che egli aveva detenuto armi per circa quarant’anni senza precedenti problematici. Secondo il ricorrente, sarebbe stata necessaria un’istruttoria più approfondita sulla sua personalità, sulla concreta pericolosità e sulla sopravvenuta inaffidabilità nell’uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimi sia il divieto prefettizio di detenzione sia la revoca della licenza di porto di fucile. La decisione si fonda sulla natura eccezionale dell’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi e sulla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica: l’Amministrazione può formulare un giudizio ampiamente discrezionale e prognostico sull’affidabilità dell’interessato, valorizzando anche episodi isolati ma significativi, vicende personali e fatti privi di rilevanza penale. Nel caso concreto, i Carabinieri avevano riferito che, durante l’episodio del 23 settembre 2019, il ricorrente aveva fatto espresso riferimento all’uso del fucile in suo possesso; tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a sostenere il giudizio di inaffidabilità. La remissione della querela è stata considerata irrilevante, poiché il giudizio amministrativo di affidabilità ha funzione preventiva e prognostica, diversa dall’accertamento penale della responsabilità, e può fondarsi sull’oggettiva storicità dei fatti anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Il Collegio ha ritenuto completa l’istruttoria e congrua la motivazione, escludendo errori, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza. Ha precisato che il sindacato giurisdizionale non può sostituire quello dell’Autorità di pubblica sicurezza, ma deve limitarsi alla verifica di errori evidenti, travisamento e manifesta irrazionalità. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti impugnati, in relazione al giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata o insufficiente valutazione delle osservazioni del privato è stata respinta, poiché l’istruttoria e la motivazione sono state ritenute complete.

  • art. 10 TULPS

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il provvedimento non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 11 TULPS

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudizio di affidabilità è stato comunque ricondotto ai poteri preventivi dell’Autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 42 TULPS

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione conferma la legittimità della valutazione prefettizia sulla detenzione delle armi.

  • art. 43 TULPS

    La revoca o il diniego della licenza di porto d’armi possono fondarsi su un giudizio prognostico di non completa affidabilità, anche in assenza di una condanna penale e sulla base di fatti o vicende personali non aventi rilevanza penale.

  • art. 130 TULPS

    È richiamato in relazione al ritiro delle armi effettuato dai Carabinieri nell’ambito dell’episodio oggetto di valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • La detenzione e il porto di armi costituiscono autorizzazioni eccezionali, subordinati alla ragionevole certezza che l’interessato non ne abusi e che non sussistano elementi negativi idonei a porre in dubbio la sua affidabilità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • L’Autorità di pubblica sicurezza può fondare il divieto di detenzione o la revoca del porto d’armi su un giudizio ampiamente discrezionale e prognostico, valorizzando anche un singolo episodio purché significativo, nonché fatti o vicende personali privi di rilevanza penale o non direttamente attinenti all’uso delle armi.
  • Il giudizio amministrativo di affidabilità nell’uso delle armi ha natura preventiva e cautelare e non coincide con l’accertamento penale della responsabilità; pertanto, la remissione della querela o un esito penale non sfavorevole non impediscono all’Amministrazione di considerare la storicità oggettiva dei fatti ai fini della prognosi di possibile abuso.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza non può essere sostitutivo e si limita alla verifica di errori evidenti, travisamento dei fatti, manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
  • Quando il provvedimento inibitorio in materia di armi espone i fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità e consente di ricostruire una valutazione non irrazionale né arbitraria, non è necessaria una motivazione particolarmente ampia o analitica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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