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Ordinanza

Ordinanza n. 5629/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202513897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di convocazione per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso. Nel provvedimento si fa riferimento, quanto alla motivazione iniziale, a un visto per motivi di studio, mentre nella ricostruzione dei fatti il visto è indicato come richiesto per motivi di lavoro subordinato. Dopo la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata di Islamabad, il ricorrente ha chiesto tramite PEC di essere convocato presso il Consolato di Karachi, ritenuto competente per il luogo di residenza, senza ricevere risposta. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda sul silenzio. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione della Sede diplomatica di Karachi sullo stato del procedimento e sulle determinazioni assunte in ordine alla specifica e motivata richiesta del ricorrente di essere convocato presso tale Consolato. Ha assegnato per il deposito della relazione il termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza camerale del 28 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorrente lo ha invocato per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta relativa alla convocazione per il visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile dal TAR per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando la definizione della domanda richiede di verificare lo stato del procedimento e la risposta dell'amministrazione a una specifica richiesta dell'interessato, il giudice può disporre il deposito di una relazione istruttoria da parte dell'ufficio amministrativo competente prima di decidere.
  • La fissazione di un appuntamento da parte dell'amministrazione non esaurisce necessariamente l'obbligo di esaminare una successiva e motivata richiesta dell'interessato relativa all'individuazione della sede competente per la convocazione; tale richiesta deve essere oggetto di specifica determinazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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