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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno sulla domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 08.10.2024; nonché dell'obbligo della Questura di Salerno di concludere il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n° 286/1998, procedendo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; con nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. per il caso di perdurante inerzia;

Giustizia amministrativa202501073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza dell'8 ottobre 2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con richiesta di conclusione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sull'istanza presentata l'8 ottobre 2024 e la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito che l'istanza riguardava il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, richiesto da un titolare di permesso per protezione speciale, e che l'interessato era stato informato, mediante preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, dell'impossibilità di accogliere la richiesta per mancanza del requisito del soggiorno quinquennale. In luogo del titolo richiesto, l'Amministrazione ha rilasciato un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi di lavoro subordinato, ritirato dal ricorrente il 20 novembre 2025 e valido fino al 20 ottobre 2027. La difesa erariale ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di soggiorno a tempo determinato ha eliminato l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla pronuncia sull'obbligo di provvedere. Il giudice ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere: tale pronuncia presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa sostanziale, mediante un provvedimento favorevole idoneo a soddisfare integralmente il bene della vita richiesto e, secondo il richiamo operato dal Collegio, implica una verifica nel merito dell'originaria fondatezza della pretesa. Nel caso concreto il titolo rilasciato era diverso da quello richiesto, poiché non si trattava di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sicché non risultava dimostrata una soddisfazione piena e inequivoca dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi del comma 3.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; la disposizione è stata applicata perché il rilascio di un titolo di soggiorno a tempo determinato ha eliminato l'utilità concreta della decisione sul silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena, comprovata, integrale e inequivoca soddisfazione della pretesa sostanziale, non ravvisabile quando l'Amministrazione rilasci un titolo diverso da quello richiesto.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Richiamati dall'Amministrazione con riferimento alla comunicazione di preavviso di rigetto inviata al richiedente prima della definizione dell'istanza.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Indicato nell'epigrafe quale base normativa del procedimento relativo al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Richiamato con riguardo al precedente permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che elimina l'utilità concreta della decisione sul ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando l'Amministrazione abbia definito il procedimento nelle more del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente e comprovata-mente soddisfatta mediante un provvedimento idoneo a realizzare integralmente il bene della vita richiesto; il rilascio di un titolo diverso o solo parzialmente satisfattivo non consente tale declaratoria.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha natura di pronuncia di merito e presuppone, oltre alla piena soddisfazione sopravvenuta, una verifica dell'originaria fondatezza della pretesa; essa si distingue dalla declaratoria meramente processuale di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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