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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00772/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina da un appalto per la realizzazione dell’acquario del Trasimeno. In primo grado il tribunale aveva escluso la risoluzione del contratto per inadempimento, negato la penale per ritardo, applicato detrazioni del collaudatore, rigettato le domande dell’impresa per opere non contabilizzate e interessi di mora, rigettato la domanda risarcitoria del Comune per errata posa di alcuni pannelli, compensato i contrapposti crediti e dichiarato estinta la garanzia fideiussoria. In appello, promosso in via principale dall’impresa e in via incidentale dal Comune, la corte territoriale aveva rigettato entrambi i gravami. In cassazione l’impresa ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, 112, 156 e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione assente o apparente sulla censura relativa alla copertura transattiva della responsabilità per vizi delle opere eseguite, in base all’accordo bonario del 4.7.2005; 2) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e degli artt. 1965 e ss. c.c., motivo rimasto assorbito; 3) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e dell’art. 23 del capitolato speciale sul tema degli interessi per ritardato pagamento, motivo ritenuto inammissibile perché non confrontato con una autonoma ratio decidendi, ossia la mancata produzione del certificato di regolarità contributiva; 4) omesso esame di fatto storico e violazione dell’art. 50 del capitolato speciale, in relazione al ritardo nelle operazioni di collaudo e alla mancata considerazione di due verbali di ultimazione dei lavori e del ritardo accertato dal consulente tecnico, motivo ritenuto fondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassando la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviando alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la sentenza d’appello era priva di motivazione sul primo profilo e aveva omesso di esaminare fatti decisivi sul ritardo del collaudo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare l’assenza o apparenza della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione o la motivazione solo apparente integra vizio denunciabile della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al motivo d’appello non esaminato.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come base dei motivi per violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l’omesso esame di fatti storici decisivi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la dedotta violazione delle regole di interpretazione contrattuale, motivo poi assorbito.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in relazione all’interpretazione dell’accordo bonario come transazione, motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell’onere della prova sul pagamento ritardato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la censura relativa all’inadempimento nel pagamento degli interessi di mora.

  • art. 23 del capitolato speciale di appalto

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sugli interessi per ritardato pagamento.

  • art. 50 del capitolato speciale di appalto

    Richiamato nel motivo accolto sul ritardo delle operazioni di collaudo e sulla rilevanza dei verbali di ultimazione lavori.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello è nulla quando manca del tutto, o è solo apparente, la motivazione su un motivo di gravame ritualmente dedotto e rilevante per la decisione.
  • In sede di legittimità, il motivo che investe una sola delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione è inammissibile se non censura anche tutte le altre, da sole idonee a sorreggerla.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ricorre quando la corte di merito omette di considerare elementi fattuali specifici, documentati e potenzialmente decisivi ai fini della soluzione della controversia.
  • La censura relativa all’interpretazione di un rapporto negoziale o di un accordo transattivo può restare assorbita quando la sentenza venga cassata per un vizio processuale che impone nuovo esame della questione.
  • Nel contenzioso da appalto, il giudice di merito deve confrontarsi con i documenti e con gli accertamenti tecnici rilevanti sul ritardo nell’esecuzione o nel collaudo, non potendo ignorare verbali e risultanze peritali decisive.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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