Sentenza n. 501/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 695/2024 pubblicata il 17.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 695/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 695/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 e aveva condannato il Ministero a costituire una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all'Avvocatura dello Stato il 21 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, avendo verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi di conformazione a carico della pubblica amministrazione. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di costituire, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di euro 1.000,00. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine e da concludere gli adempimenti entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso nell'ambito di tale rito.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'ottemperanza anche rispetto alle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità per la costituzione e l'utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo contenga statuizioni rimaste ineseguite riferibili a un obbligo dell'amministrazione nel caso deciso.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell'azione di ottemperanza la prova del passaggio in giudicato del titolo, la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specificando il contenuto dell'obbligo e assegnando un termine perentorio o ultimativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →