Ordinanza n. 11873/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento dell'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali a decorrere dal 26 ottobre 2018, nonché atto generale dell'amministrazione recante reiezione della pretesa
Esito
La controversia
I ricorrenti, tutti militari in servizio presso il CEADDOS, il 185º Reggimento paracadutisti RAO Folgore o il 4º Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità supplementare mensile di 120 euro prevista dall'art. 13, comma 5, d.P.R. n. 56/2022, previa disapplicazione della disposizione nella parte in cui individua nel 31 dicembre 2021 la decorrenza del beneficio invece del 26 ottobre 2018, o comunque della data di contemporanea maturazione dei requisiti dell'inquadramento in servizio permanente presso un Reggimento di Forze Speciali e del conseguimento del brevetto. Hanno inoltre domandato la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive, oltre interessi. Con motivi aggiunti hanno impugnato il provvedimento del Centro Nazionale Amministrativo Esercito del 15 gennaio 2024, avente portata generale, e la comunicazione di accompagnamento del 18 gennaio 2024, entrambi di reiezione della pretesa.
La decisione
Il TAR Lazio non ha esaminato nel merito la questione relativa alla decorrenza dell'indennità, alla disapplicazione dell'art. 13, comma 5, d.P.R. n. 56/2022, né alle domande patrimoniali. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile, per le controversie concernenti pubblici dipendenti in costanza del rapporto di impiego, il foro del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. La competenza è stata ripartita in base alla sede di servizio dei ricorrenti: il TAR Toscana è competente per i militari in servizio presso il CEADDOS e il 185º Reggimento RAO Folgore; il TAR Veneto è competente per i militari in servizio presso il 4º Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger. Il giudice ha richiamato l'inderogabilità della competenza territoriale, fondata sull'esigenza che la controversia sia devoluta a un unico giudice individuato da regole predeterminate. La causa deve essere riassunta dai ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente dopo la riassunzione; nulla è stato disposto sulle spese in questa fase.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
foro del pubblico impiego
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti in costanza del rapporto di impiego trova applicazione il criterio speciale di competenza territoriale collegato alla sede di servizio.
art. 13, comma 1, c.p.a.
criterio generale dell'estensione territoriale della res controversa
Il criterio ordinario collegato alla localizzazione della res controversa opera, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato, quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento della proposizione del giudizio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa dovrà essere riassunta a cura dei ricorrenti, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza
A seguito della declaratoria di incompetenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine previsto, per proseguirvi.
art. 13, comma 5, d.P.R. n. 56/2022
indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali
È la disposizione sostanziale della quale i ricorrenti chiedevano la disapplicazione parziale quanto alla decorrenza del beneficio; il TAR non ne ha esaminato l'interpretazione di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse da pubblici dipendenti mentre il rapporto di impiego è ancora in corso, la competenza territoriale si determina secondo il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., individuato in relazione alla sede di servizio.
- Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento della proposizione del giudizio, la competenza territoriale segue il criterio ordinario previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., collegato all'estensione territoriale della res controversa.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata mediante regole predeterminate, senza che la scelta delle parti possa radicare o conservare la competenza di un giudice diverso da quello stabilito dalla legge.
- In presenza di più ricorrenti pubblici dipendenti assegnati a sedi di servizio appartenenti a diversi ambiti territoriali, la controversia può essere devoluta ai distinti TAR territorialmente competenti in relazione alle rispettive sedi, con riassunzione davanti ai giudici indicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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