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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17529/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione relativo a un motociclo. Il motivo unico denunciava l'inutilizzabilità della messaggistica acquisita tramite ordini europei di indagine dalla autorità giudiziaria francese (database EncroChat e Sky-Ecc), per presunte incongruenze di trascrizione, discrasie temporali e mancata conoscenza delle modalità di acquisizione svolte in Francia; la difesa sosteneva che si trattava di intercettazioni e che la Procura non aveva documentato la procedura seguita dalla Francia, rendendo la prova inidonea e la motivazione del riesame insufficiente.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto le prove acquisite legittime in quanto si trattava di dati decriptati ex post trasmessi dalla autorità francese tramite ordine europeo di indagine; si è richiamata la disciplina dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e del d.lvo n.108/2017, nonché la giurisprudenza che riconosce la presunzione di legittimità dell'attività svolta dalle autorità straniere, escludendo l'obbligo per il giudice italiano di verificare in sede di riesame la regolarità formale dell'acquisizione effettuata all'estero. Le censure sulla attendibilità e sulle trascrizioni sono state ritenute generiche e non specificamente riferite ai profili probatori inerenti la posizione dell'indagato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Individua le funzioni del Tribunale quale giudice nelle misure cautelari; richiamato per definire la competenza del Tribunale della Libertà nel riesame.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, e disciplina l'utilizzabilità dei dati trasferiti tramite cooperazione internazionale.

  • d.lvo 27 giugno 2017, n. 108 (Direttiva UE/EIO)

    Definisce l'ordine europeo di indagine (EIO) come strumento per ottenere atti di indagine in altro Stato membro; stabilisce che lo Stato di esecuzione garantisce le procedure e le garanzie previste e che l'ordine può riguardare anche prove già in possesso dello Stato di esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Le prove trasmesse da autorità straniere tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione di legittimità e non impongono al giudice italiano una verifica completa delle modalità di acquisizione svolte all'estero, salvo specifici e concreti elementi di illegittimità.
  • Dati decriptati ex post e trasmessi dalle piattaforme non sono assimilati automaticamente a intercettazioni svolte in Italia; rientrano nella disciplina dell'acquisizione documentale prevista per i dati esteri.
  • Contestazioni generiche su errori di trascrizione o discrepanze di orari, se non specificamente correlate all'affidabilità delle singole risultanze che incidono sulla posizione dell'indagato, sono spesso insufficienti per ottenere l'esclusione della prova.
  • La difesa che intenda contestare l'utilizzabilità di materiale acquisito tramite cooperazione internazionale deve proporre censure circostanziate e, se possibile, elementi concreti che dimostrino alterazione, manipolazione o violazione di garanzie fondamentali.
  • Richiedere documentazione sulle modalità operative seguite dallo Stato estero è legittimo, ma la mancata produzione in sé non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova se sussiste la regolarità formale dell'EIO e la presunzione di legittimità.

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