Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6277/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della “Comunicazione di non idoneità” emessa il 26.9.2025 da parte della Sottocommissione per la visita medica di revisione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2025/2026 e di ogni altro atto successivo o presupposto, con particolare riferimento alla disposizione tecnica contenuta nel Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.61772 del 25.2.2016, Allegato n.1, Titolo XI, lettera a) n.87.

Giustizia amministrativa202512888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità emesso dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione, con conseguente esclusione dal concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato le prove di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali, era stato giudicato non idoneo in sede di visita medica di incorporamento per un pregresso pneumotorace spontaneo recidivante trattato chirurgicamente mediante resezione del segmento apicale del lobo polmonare superiore sinistro e pleurectomia subtotale. Anche la Sottocommissione medica di revisione aveva confermato il giudizio negativo. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione del d.m. 155/2000, sostenendo che lo pneumotorace spontaneo primitivo, non dipendente da patologie sottostanti, non costituisse una malattia cronica. Ha contestato, in particolare, l'applicazione della disposizione tecnica di cui al titolo XI, lettera a), n. 87, dell'allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, ritenendo contraddittoria la qualificazione come cronica di una patologia pregressa e ormai conclusa.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo avere disposto una verificazione tecnica affidata alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università La Sapienza di Roma. Ha ricordato che le valutazioni delle commissioni mediche in materia di requisiti psicofisici esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La verificazione ha confermato che il ricorrente presentava esiti di pleurectomia apicale sinistra, riconducibili alle malattie delle pleure e ai loro esiti, e che non poteva essere esclusa una patologia pleuro-polmonare cronica, alla luce anche dell'esame istologico indicativo di flogosi cronica. Il Collegio ha ritenuto irrilevante dimostrare la sola mancata cronicizzazione dello pneumotorace, poiché gli esiti dell'intervento e della patologia pleurica costituivano autonomamente causa di inidoneità ai sensi del titolo XI, lettera b), disposizione avente carattere esemplificativo e non tassativo. Gli esiti dello pneumotorace pregresso potevano inoltre essere ricondotti anche alla previsione del titolo XI, lettera a), n. 87, relativa alle malattie croniche dei bronchi e dei polmoni. La consulenza tecnica di parte non ha negato la riconducibilità della condizione agli esiti di patologia pleurica. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente di definire immediatamente il giudizio nel merito in camera di consiglio, quando siano completati contraddittorio e istruttoria e le parti siano state sentite.

  • art. 1, comma 5, l. 20 ottobre 1999, n. 380

    Costituisce la base legislativa del regolamento recante le norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di Finanza.

  • d.m. 17 maggio 2000, n. 155

    È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma il ricorso è stato respinto sulla base degli accertamenti tecnici e della riconducibilità della condizione agli esiti di patologia pleurica.

  • decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, Allegato 1, Titolo XI, lettere a) e b), n. 87

    a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti; c) I dimorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie

    Le cause di inidoneità comprendono non solo le malattie croniche broncopolmonari, ma anche le malattie pleuriche e i loro esiti; questi ultimi possono rilevare autonomamente, senza necessità di dimostrare la cronicità dello pneumotorace.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Il giudizio delle commissioni mediche concorsuali sui requisiti psicofisici costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Quando una disciplina concorsuale considera causa autonoma di inidoneità gli esiti delle malattie pleuriche, l'esclusione può essere legittimamente fondata sugli esiti di una patologia o di un intervento pleurico, anche senza dimostrare che la patologia originaria abbia carattere cronico.
  • L'accertamento della riconducibilità della condizione clinica a una distinta causa di inidoneità prevista dalla disciplina tecnica rende non decisiva la contestazione relativa alla sola qualificazione della patologia come cronica.
  • Una verificazione tecnica disposta dal giudice può confermare il giudizio della commissione medica quando, sulla base della documentazione clinica e della visita, accerti la presenza di esiti patologici riconducibili alle cause di inidoneità previste dalla disciplina concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.