Ordinanza n. 600/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione prot.n.2727/2025 dell'8.1.2025 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disciplinato il “Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2025”, nella parte in cui al paragrafo 2) lett.f) art.2 prevede lo scorrimento delle graduatorie di mobilità entro e non oltre il 30.09.2025 e solo a seguito delle rinunce prevenute entro il 1° settembre 2025 e non anche a fronte delle rinunce espresse entro l'1.1.2026; - della determinazione prot.n.25674 del 27.1.2026 con cui il Comando Generale G.di F. ha predeterminato le sedi e i posti disponibili da ricoprire mediante il Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2026, nella parte in cui non comprende il posto di sovrintendente BSA presso la sezione aerea di manovra di Grottaglie rimasto vacante a seguito di rinuncia del vincitore nell'ambito del Piano Impieghi 2025, nonché in subordine il posto occupato dal ricorrente ex art.42 bis T.U. 151/2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza relative ai Piani Nazionali degli Impieghi 2025 e 2026, impugnate nella parte riguardante i termini per lo scorrimento della graduatoria e l'omessa inclusione del posto rimasto vacante presso la sede di Grottaglie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione che disciplinava il Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2025, contestando la previsione secondo cui lo scorrimento delle graduatorie di mobilità, in caso di rinuncia dei vincitori, avrebbe potuto svolgersi entro il 30 settembre 2025 e soltanto a seguito delle rinunce pervenute entro il 1° settembre 2025, senza considerare le rinunce eventualmente espresse entro il 1° gennaio 2026. Ha inoltre impugnato la determinazione relativa al Piano Nazionale degli Impieghi 2026, nella parte in cui non aveva incluso il posto di sovrintendente BSA presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie, rimasto vacante dopo la rinuncia del vincitore nel Piano 2025, nonché, in subordine, il posto occupato dal ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia, sostenendo che la controversia riguardava criteri stabiliti da un'autorità centrale mediante un unico bando nazionale, destinati a produrre effetti sull'intero territorio nazionale.
La decisione
Il TAR Puglia ha deciso preliminarmente sulla competenza, senza esaminare né la domanda cautelare né il merito delle censure. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché l'impugnazione investe criteri di scorrimento contenuti in un bando nazionale adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, autorità centrale, con effetti diretti potenzialmente estesi all'intero territorio nazionale e suscettibili di determinare un contrasto di giudicati tra diversi TAR. Il criterio dell'efficacia territoriale non radica quindi la competenza del TAR Puglia, dato che la controversia richiede la modifica di criteri nazionali valevoli per tutte le sedi e per tutti i posti del piano. La competenza è stata declinata in favore del TAR Lazio, sede di Roma, presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; in quella sede potrà essere riproposta la domanda cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio dell'efficacia può radicare la competenza del TAR periferico quando l'atto, pur emanato da un'amministrazione con sede diversa o da un'autorità centrale, produce effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del TAR; tale criterio opera anche per atti di autorità statali periferiche con efficacia non limitata alla regione.
art. 13, comma 3, c.p.a.
“negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”
Quando l'impugnazione riguarda un atto statale adottato da un'autorità centrale, con effetti nazionali e non riconducibile al criterio dell'efficacia territorialmente limitata, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 15, comma 2, c.p.a.
“in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”
La competenza deve essere esaminata prima della domanda cautelare; il giudice che si dichiara incompetente non può pronunciarsi sulla sospensione dell'atto.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione al posto da lui occupato, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando una controversia impugna criteri contenuti in un unico bando nazionale adottato da un'autorità statale centrale e tali criteri producono effetti diretti sull'intero territorio nazionale, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
- Il criterio dell'efficacia previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. non radica la competenza del TAR periferico quando la domanda, pur riferita concretamente a una sede territoriale, richiede la modifica di regole nazionali applicabili a tutti i posti e a tutte le sedi, con potenziale rischio di contrasto tra giudicati.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare; qualora si dichiari incompetente, deve astenersi dalla decisione cautelare, che può essere riproposta davanti al giudice competente.
- In caso di declinatoria della competenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
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