Cassazione Penale, Ordinanza n. 05334/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso, della detenzione di una rilevante quantità di hashish rinvenuta in un'abitazione nella sua disponibilità. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del merito, sostenendo in sostanza l'insussistenza degli elementi per affermare la responsabilità concorsuale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava solo a una diversa lettura del compendio probatorio. Con un ulteriore motivo veniva censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto illegittimo dalla difesa; la Corte ha però osservato che i giudici di merito avevano già escluso elementi idonei ad attenuare l'offensività del fatto, valorizzando anche la notevole quantità di stupefacente detenuta (kg 30 di hashish).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, perché le doglianze erano meramente reiterative di questioni di fatto già esaminate e adeguatamente disattese dalla Corte di appello, che aveva fondato l'addebito sulla disponibilità dell'abitazione e sulla piena conoscenza del luogo di occultamento della droga. Ha parimenti giudicato manifestamente infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stata esclusa la presenza di elementi attenuanti a fronte della gravità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi idonei ad attenuare l'offensività del fatto, specie in presenza di una condotta connotata da particolare gravità per la notevole quantità di stupefacente detenuta.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito e del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La responsabilità concorsuale in materia di detenzione di stupefacenti può essere affermata quando la droga sia rinvenuta in un'abitazione nella disponibilità dell'imputato e risulti la sua consapevolezza del luogo di occultamento dello stupefacente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivi idonei a diminuire l'offensività del fatto e valorizzi la gravità concreta della condotta, anche in ragione dell'ingente quantità di sostanza detenuta.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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