Sentenza n. 5026/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la Sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 12 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento abbia comportato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda ha determinato l’attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
È richiamato, insieme all’art. 117 c.p.a., quale base per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’attivazione dell’amministrazione in tempi ritenuti ragionevoli e da un arco temporale non particolarmente esteso tra l’istanza e la notificazione del ricorso, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo comunque a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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