Cassazione Penale, Sentenza n. 11943/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna in appello per i reati di tentata rapina e lesioni. I motivi principali: 1) violazione del diritto al contraddittorio per svolgimento dell'udienza in collegamento da remoto e interruzione del collegamento durante la replica del procuratore generale (richiamo ad art. 178 e ss. c.p.p.); 2) plurimi vizi di motivazione e travisamenti della prova denunciati per la prima volta in cassazione: a) supposta discrepanza tra le dichiarazioni della persona offesa (un sacchetto vs. due), mancanza di referti per lesioni alla tempia/occipite; b) contestazione dello stato di shock della persona offesa; c) contestazione dei tempi della visita al pronto soccorso (giorno dopo vs. medesimo giorno); d) ritardo di dieci giorni nel verbale di riconoscimento fotografico e possibile influenza di terzi; e) presunta incongruenza delle videoriprese (assenza del trolley) e contraddizioni tra testimonianze su modalità/tempi del ricovero e comportamento della vittima; f) rilevanza delle dichiarazioni di terzi (Donadini) che avrebbero escluso la presenza congiunta con il ricorrente. Lamentata, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione delle prove e la nullità dell'udienza per problemi tecnici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del contraddittorio perché dal verbale non risultano difficoltà di collegamento né tempestiva eccezione di nullità; ha ritenuto inammissibili, ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 606, comma 3, c.p.p., i motivi di travisamento della prova proposti per la prima volta in cassazione o non caratterizzati dalla decisività necessaria (mancata identificazione puntuale degli atti, prova della verità degli elementi invocati e prova dell'effetto decisivo sulla motivazione). La sentenza sottolinea che la Corte territoriale ha fondato la condanna su riconoscimento fotografico e conferma dibattimentale, e che le questioni sollevate sono marginali rispetto all'accertamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in € 3.000,00.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto/mezzi telematici nell'emergenza; l'eventuale interruzione del collegamento non comporta automaticamente nullità se dal verbale non emerge difficoltà e non è stata tempestivamente dedotta eccezione.
Codice di procedura penale, art. 178 e ss.
Riguardano le nullità e le modalità per farle valere; il giudice ha ritenuto che non sussisteva alcuna nullità dimostrata né eccezionata tempestivamente dall'interessato.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Stabilisce limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di motivi che implichino travisamento della prova nella c.d. "doppia conforme": sono inammissibili i motivi di travisamento sollevati per la prima volta in cassazione o che non precisino e dimostrino la decisività dell'elemento invocato.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che, se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sia condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma in € 3.000,00.
Massime di principio
- Le eccezioni su irregolarità del contraddittorio in udienze svolte da remoto devono essere dedotte tempestivamente e risultare documentate nel verbale per determinarne gli effetti nullificatori; un semplice malfunzionamento non produce automaticamente la nullità se non provato e non tempestivamente contestato.
- In cassazione, per lamentare travisamento della prova occorre rispettare i requisiti stringenti: identificare l'atto processuale, indicare l'elemento probatorio concreto, fornire prova della sua verità ed esporre perché esso compromette decisivamente la logica della motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La disciplina della "doppia conforme" impedisce alla Corte di Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale delle prove: se la Corte d'appello e il tribunale concordano sulle risultanze, la legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti se non per vizi di diritto o casi di evidente travisamento decisivo.
- Ritardi nel fare denuncia o nel recarsi al pronto soccorso, discrepanze minori nelle dichiarazioni e assenza di referti non determinano automaticamente l'innocenza quando il quadro probatorio complessivo (riconoscimento fotografico, conferme in dibattimento, testimonianze e foto) sia ritenuto coerente dai giudici di merito.
- Le prove video o altri elementi materiali possono essere ritenuti irrilevanti se il giudice di merito valuta che non incidono sull'identificazione, purché la motivazione spieghi le ragioni della loro non valutazione; il ricorrente deve dimostrare la decisività del materiale trascurato per sollevarne censura in cassazione.
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