Sentenza n. 315/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della determina del Comune di Terracina n. 3540 del 07.03.2017, notificata con nota prot. n. 14068 del 21.03.2017, ricevuta il 27.03.2017, nonchè di ogni altro presupposto, connesso o conseguente, ivi incluso il parere negativo prot. n. 10812 dell’08.07.2015, mai notificato, della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere paesaggistico, recepito nella determina comunale di diniego del condono edilizio, relativo a manufatti privi di titolo realizzati in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina del Comune di Terracina n. 3540 del 7 marzo 2017, con cui è stato negato il condono edilizio richiesto ai sensi della legge n. 47/1985 per alcuni manufatti realizzati senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza. Ha dedotto carenza e illogicità della motivazione e disparità di trattamento rispetto a manufatti situati nelle immediate vicinanze, asseritamente identici. Il parere negativo era motivato sulla base del fatto che i manufatti erano realizzati con materiali di scarsa qualità, non si inserivano nel contesto paesaggistico e contribuivano alla percezione di degrado dell’ambito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, applicabile anche alle sanatorie previste dalla legge n. 724/1994, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere realizzate su immobili vincolati è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui contenuto condiziona il provvedimento finale comunale. Il parere paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà o errore di fatto. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché indicava le ragioni dell’incompatibilità paesaggistica dei manufatti. In particolare, l’aspetto fatiscente e i materiali utilizzati, circostanze non contestate, rendevano legittimo il giudizio negativo. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, non essendo stata fornita la rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto. Spese compensate per il carattere formale delle difese dell’amministrazione.
Norme richiamate
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso
Il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica costituisce presupposto necessario e condiziona il contenuto del provvedimento comunale finale sulla domanda di condono.
Il regime dell’art. 32 della legge n. 47/1985 è ritenuto applicabile anche alle sanatorie previste dalla legge n. 724/1994.
Massime di principio
- Il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, richiesto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 per il condono di opere realizzate su immobili vincolati, condiziona il contenuto del provvedimento comunale conclusivo sulla sanatoria.
- La valutazione di incompatibilità paesaggistica resa nell’ambito di una domanda di condono costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà o errore di fatto.
- Il parere paesaggistico negativo può essere adeguatamente motivato anche in forma sintetica, purché indichi le ragioni logiche della ritenuta incompatibilità del manufatto con le esigenze di tutela paesaggistica.
- L’accertata fatiscenza del manufatto e l’impiego di materiali di scarsa qualità possono costituire elementi sufficienti a fondare un giudizio negativo di compatibilità paesaggistica, se coerenti con la tutela del contesto vincolato.
- La censura di disparità di trattamento rispetto ad altri interventi paesaggisticamente autorizzati richiede la rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto comparate; in mancanza, il diverso esito amministrativo non è di per sé arbitrario o illogico.
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