Sentenza del 02/03/2015 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Numero rilevante di opere d'arte - Evasore totale - Non applicabilità regime del margine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata sostanzialmente confermata. L’attività è stata qualificata come commerciale e non come semplice hobby o gestione privata di una collezione. È stata inoltre negata l’applicazione del regime IVA del margine, poiché non risultava rispettato l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento è fondato sul volume d’affari e sul numero rilevante di opere d’arte acquistate e vendute. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con una semplice attività amatoriale o con la gestione privata di una collezione, facendo presumere lo svolgimento sistematico di un’attività commerciale e la conseguente qualifica del contribuente come evasore totale. Il contribuente ha chiesto in subordine l’applicazione del regime IVA del margine, ma tale richiesta è stata esclusa per la violazione degli obblighi documentali previsti per la vendita al pubblico di opere d’arte.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Prevede che chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di opere d’arte consegni all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza.
L’inosservanza degli obblighi documentali ostacola il riconoscimento del regime IVA agevolativo del margine richiesto dal contribuente.
Massime di principio
- Un numero elevato di acquisti e vendite, associato a un volume economico significativo e a una certa sistematicità delle operazioni, può far presumere l’esercizio di un’attività commerciale anche se il soggetto si qualifica come collezionista privato.
- La distinzione tra collezionismo privato e attività d’impresa dipende principalmente dalle modalità concrete, dalla frequenza, dall’organizzazione e dalla finalità delle operazioni, non dalla qualificazione dichiarata dal contribuente.
- Chi vende opere d’arte deve conservare e consegnare la documentazione relativa ad autenticità, attribuzione e provenienza; la mancanza di tali documenti può impedire l’applicazione del regime IVA del margine.
- Il regime del margine non opera automaticamente per le vendite di opere d’arte: è necessario dimostrare il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla normativa.
- In presenza di attività commerciale non dichiarata, l’Amministrazione può qualificare il soggetto come evasore totale e ricostruire fiscalmente i ricavi sulla base degli elementi disponibili.
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