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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Numero rilevante di opere d'arte - Evasore totale - Non applicabilità regime del margine.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata sostanzialmente confermata. L’attività è stata qualificata come commerciale e non come semplice hobby o gestione privata di una collezione. È stata inoltre negata l’applicazione del regime IVA del margine, poiché non risultava rispettato l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento è fondato sul volume d’affari e sul numero rilevante di opere d’arte acquistate e vendute. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con una semplice attività amatoriale o con la gestione privata di una collezione, facendo presumere lo svolgimento sistematico di un’attività commerciale e la conseguente qualifica del contribuente come evasore totale. Il contribuente ha chiesto in subordine l’applicazione del regime IVA del margine, ma tale richiesta è stata esclusa per la violazione degli obblighi documentali previsti per la vendita al pubblico di opere d’arte.

Norme richiamate

  • Art. 64 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Prevede che chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di opere d’arte consegni all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza.

    L’inosservanza degli obblighi documentali ostacola il riconoscimento del regime IVA agevolativo del margine richiesto dal contribuente.

Massime di principio

  • Un numero elevato di acquisti e vendite, associato a un volume economico significativo e a una certa sistematicità delle operazioni, può far presumere l’esercizio di un’attività commerciale anche se il soggetto si qualifica come collezionista privato.
  • La distinzione tra collezionismo privato e attività d’impresa dipende principalmente dalle modalità concrete, dalla frequenza, dall’organizzazione e dalla finalità delle operazioni, non dalla qualificazione dichiarata dal contribuente.
  • Chi vende opere d’arte deve conservare e consegnare la documentazione relativa ad autenticità, attribuzione e provenienza; la mancanza di tali documenti può impedire l’applicazione del regime IVA del margine.
  • Il regime del margine non opera automaticamente per le vendite di opere d’arte: è necessario dimostrare il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla normativa.
  • In presenza di attività commerciale non dichiarata, l’Amministrazione può qualificare il soggetto come evasore totale e ricostruire fiscalmente i ricavi sulla base degli elementi disponibili.

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