Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul d.i. 316-2024 del Giudice di Pace di Lentini

Giustizia amministrativa202501337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo del Giudice di Pace di Lentini, limitatamente agli interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato al Comune il pagamento di euro 3.952,80, oltre accessori. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha corrisposto la somma capitale, ma non gli interessi moratori previsti dal titolo giudiziale, indicati in conformità alla domanda secondo il d.lgs. n. 231/2002. Il ricorrente ha quindi insistito per l’integrale esecuzione del decreto e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha preliminarmente verificato la definitiva esecutorietà del decreto, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente fondato. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla somma capitale, già corrisposta, mentre ha accertato il perdurante inadempimento del Comune quanto agli interessi dovuti in base al decreto ingiuntivo. Ha ordinato al Comune di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al titolo, pagando tutte le somme ancora dovute. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, o un suo delegato dotato della necessaria professionalità, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni su istanza del ricorrente. Il TAR ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia una scelta libera del creditore. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non integralmente eseguite.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della pronuncia di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È richiamato quale disciplina degli interessi moratori dovuti secondo quanto stabilito nel decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti in forza del titolo esecutivo.
  • Quando un’amministrazione non esegue integralmente un titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la definitiva esecutorietà e la notificazione del titolo esecutivo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Le eventuali spese di precetto non sono necessariamente ripetibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto liberamente strumenti esecutivi diversi dall’azione prevista dall’art. 112 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.