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Direttiva 2013/23

Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

Normativa europea32013L0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua talune direttive in materia di servizi finanziari per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. L’intervento consiste soprattutto nell’inserimento delle forme societarie croate rilevanti ai fini dell’autorizzazione delle imprese assicurative e riassicurative e nell’introduzione di specifiche date di applicazione per le imprese autorizzate in Croazia. Si tratta di una direttiva di adattamento tecnico, che lascia agli Stati membri il compito di recepire le modifiche entro la data di adesione della Croazia e di applicarle da tale data.

Adeguamento di alcune direttive UE in materia di assicurazione e riassicurazione all’adesione della Repubblica di Croazia, mediante l’inserimento delle forme societarie croate e di specifiche date di applicazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide su quattro direttive del settore assicurativo: 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE. L’effetto concreto riguarda l’abilitazione e il riconoscimento, nell’ambito di tali regimi, delle imprese autorizzate in Croazia e delle forme societarie croate indicate nell’allegato. Le modifiche operano in funzione dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione e si applicano dalla relativa data di adesione, con alcune disposizioni che richiamano specificamente il 1° luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia.

Adeguamento di determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

La direttiva 2013/23/UE ha natura essenzialmente tecnica e di coordinamento: adegua alcune direttive del settore assicurativo e riassicurativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Il suo obiettivo è garantire che il diritto derivato già vigente sia coerente con il nuovo Stato membro, in particolare per quanto riguarda le forme societarie ammesse e le date di applicazione rilevanti.

Contesto e finalità

La base giuridica richiamata è l’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari agli atti dell’Unione adottati anteriormente all’adesione quando tali adattamenti non siano già previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati. I considerando precisano che esisteva un accordo politico sugli adattamenti necessari e che occorreva aggiornarli, se del caso, tenendo conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

Ambito materiale dell’intervento

La direttiva interviene su quattro atti normativi del comparto assicurativo:

  • direttiva 73/239/CEE, relativa all’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita;
  • direttiva 2002/83/CE, relativa all’assicurazione sulla vita;
  • direttiva 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione;
  • direttiva 2009/138/CE, relativa all’accesso e all’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

L’intervento consiste nell’inserimento, in tali testi, delle forme societarie croate che devono essere riconosciute ai fini della disciplina UE e, in alcuni casi, di riferimenti temporali specifici per le imprese autorizzate in Croazia.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro la data di adesione della Croazia all’Unione. In particolare, essi devono adottare e pubblicare, entro tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dalla data di adesione della Croazia. Gli Stati membri conservano discrezionalità sulla forma e sui mezzi del recepimento, ma devono rispettare due condizioni formali:

  • le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
  • le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e, separatamente, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Modifiche alla direttiva 73/239/CEE

All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), viene aggiunta, per la Repubblica di Croazia, la menzione delle forme societarie:

  • "dioničko društvo";
  • "društvo za uzajamno osiguranje".

Si tratta di un adeguamento puntuale volto a consentire il corretto inquadramento delle imprese croate nella disciplina europea dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.

Modifiche alla direttiva 2002/83/CE

Nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la voce relativa alla Repubblica francese, viene inserita la Repubblica di Croazia con le forme:

  • "dioničko društvo";
  • "društvo za uzajamno osiguranje".

All’articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto un riferimento temporale specifico:

  • "alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia".

Il testo non sviluppa ulteriormente la portata sostanziale di tale termine, ma ne impone l’inserimento nel regime transitorio o applicativo della direttiva vita.

Modifiche alla direttiva 2005/68/CE

Nell’allegato I della direttiva 2005/68/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserita la Repubblica di Croazia con la forma societaria:

  • "dioničko društvo".

L’adattamento riguarda quindi il riconoscimento, nel quadro della disciplina sulla riassicurazione, della specifica tipologia societaria croata rilevante.

Modifiche alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)

La direttiva introduce due tipi di adattamento alla direttiva 2009/138/CE.

In primo luogo, all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, viene inserita la lettera e bis), che rinvia:

  • alla data del 1° luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia.

In secondo luogo, l’allegato III è modificato con l’inserimento del punto 10 bis:

  • nella parte A, per la Repubblica di Croazia: "dioničko društvo", "društvo za uzajamno osiguranje";
  • nella parte B, per la Repubblica di Croazia: "dioničko društvo", "društvo za uzajamno osiguranje";
  • nella parte C, per la Repubblica di Croazia: "dioničko društvo".

Tali inserimenti aggiornano gli elenchi delle forme giuridiche rilevanti nel regime Solvibilità II.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, con riserva che tale trattato entri effettivamente in vigore. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Rilievi pratici per i professionisti

Per gli operatori italiani del settore assicurativo e riassicurativo, la direttiva ha rilievo principalmente quale atto di coordinamento normativo: non introduce nuovi requisiti sostanziali di vigilanza o di solvibilità, ma assicura che le imprese croate siano correttamente ricomprese nei testi europei tramite il riconoscimento delle relative forme societarie. Sul piano applicativo, gli Stati membri devono predisporre tempestivamente il recepimento entro la data di adesione della Croazia e applicare le misure dalla stessa data, con particolare attenzione ai riferimenti temporali del 1° luglio 2013 inseriti nelle direttive 2002/83/CE e 2009/138/CE.

Disposizioni principali

Modifica delle direttive assicurative esistenti

L’articolo 1 dispone che le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all’allegato della direttiva. L’atto ha quindi natura meramente adattativa e non introduce un autonomo regime sostanziale, ma integra la normativa vigente per renderla coerente con l’ingresso della Croazia nell’Unione.

Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di adesione della Croazia. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla stessa data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Adattamenti della direttiva 73/239/CEE

Nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE è aggiunta, per quanto riguarda la Repubblica di Croazia, la menzione delle forme societarie "dioničko društvo" e "društvo za uzajamno osiguranje".

Adattamenti della direttiva 2002/83/CE

Nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito il riferimento alla Repubblica di Croazia con le forme "dioničko društvo" e "društvo za uzajamno osiguranje". Inoltre, all’articolo 18, paragrafo 3, è inserita una specifica temporale: "alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia".

Adattamenti della direttiva 2005/68/CE

Nell’allegato I della direttiva 2005/68/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito il riferimento alla Repubblica di Croazia con la forma societaria "dioničko društvo".

Adattamenti della direttiva 2009/138/CE

All’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2009/138/CE è inserita la lettera e bis), che richiama il 1° luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia. Inoltre, l’allegato III è modificato con l’inserimento del punto 10 bis nelle parti A, B e C: per la Repubblica di Croazia sono indicate "dioničko društvo" e "društvo za uzajamno osiguranje" nelle parti A e B, mentre nella parte C è indicato "dioničko društvo".

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionediritto societarioadesione all'unione europea

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