Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16677/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 15^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, Pagina 2 di 32 e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89027 del 2 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 1.1.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Falletta Antonio il 10/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 11°, successivamente rideterminato al 15° con Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2.del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92317 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89027 del 2 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89027 del 2 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202216625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti individuali di inquadramento del 2 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, e delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023, relativi al primo inquadramento del personale nella carriera direttiva e nella scala stipendiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente aveva impugnato il primo inquadramento, disposto nel 2022 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, e poi la sua conferma definitiva del 2023. Sosteneva che l’ANAC avesse applicato solo formalmente il criterio della “contiguità giuridica”, mantenendo in sostanza il precedente sistema e attribuendogli il 15° livello senza una valutazione individuale effettiva. Deduceva la mancata adeguata valorizzazione della professionalità, dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento. Chiedeva l’annullamento degli atti, la rinnovazione del procedimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, il nuovo inquadramento, la ricostruzione di carriera e il pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione. ANAC aveva eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e chiesto il rigetto. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione dell’appello pendente contro una precedente sentenza e di un distinto procedimento di reinquadramento riguardante personale assunto successivamente tramite mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di una dimostrata pregiudizialità del giudizio parallelo; tale nesso non sussisteva, anche perché il procedimento di reinquadramento richiamato riguardava una diversa categoria di dipendenti. Il Collegio ha prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, ritenendo comunque manifestamente infondato il ricorso. Ha rigettato le censure secondo cui le delibere ANAC avrebbero disatteso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022: richiamando la giurisprudenza successiva, ha ritenuto che l’ANAC avesse legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare e dato attuazione alla contiguità giuridica, utilizzando criteri oggettivi legati all’anzianità e all’ultimo livello di inquadramento, cui si collegano professionalità e titoli già acquisiti. Ha inoltre rilevato che l’Autorità aveva previsto livelli stipendiali aggiuntivi per determinate anzianità e mantenuto specifiche componenti del trattamento economico, e che le deduzioni circa pregiudizi individuali, danni economici e mancato raggiungimento dei livelli apicali erano rimaste generiche e prive di riscontro probatorio. Ha respinto anche le censure di difetto di istruttoria e disparità di trattamento, richiamando la precedente decisione che aveva riconosciuto l’esistenza di un’istruttoria articolata e l’applicazione uniforme delle decorrenze al personale interessato. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti respinti; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è consentito solo eccezionalmente e quando sia dimostrato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti a un diverso giudice e la causa da rinviare.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    La disposizione consente di richiamare la motivazione di una precedente decisione quando, come nella fattispecie, vi sia sostanziale identità del petitum e le questioni siano sovrapponibili.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione per la pendenza di un giudizio parallelo è ammesso soltanto in casi eccezionali e quando sia dimostrata una concreta pregiudizialità logico-giuridica; non basta che sia pendente un appello o un distinto procedimento amministrativo relativo a una categoria diversa di destinatari.
  • Nel valutare l’attuazione di una pronuncia che impone di considerare la contiguità giuridica negli inquadramenti, l’amministrazione può avvalersi della propria autonomia regolamentare e di parametri oggettivi, quali l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento precedentemente posseduto, se idonei a valorizzare professionalità e titoli acquisiti.
  • La censura di mancata valorizzazione della professionalità o di pregiudizio economico non può fondarsi su affermazioni generiche: il ricorrente deve indicare e documentare in modo specifico il pregiudizio concreto subito in relazione alla propria posizione professionale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.