Cassazione Penale, Ordinanza n. 01448/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con due motivi ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del reato, sostenendo in particolare la sussistenza dell'esimente del caso fortuito o della forza maggiore ex art. 45 c.p. e contestando l'affermazione dell'elemento soggettivo della condotta omissiva, consistita nel mancato rilascio/consegna del bene alla creditrice. La difesa, in memoria, ha chiesto che il ricorso fosse ritenuto ammissibile e trattato in via ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di censure già proposte in appello e già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione logica e completa. In particolare, ha reputato insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito con cui era stata esclusa la ricorrenza dell'esimente invocata e aveva confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 45 c.p.
Richiamato come esimente del caso fortuito o della forza maggiore, ritenuta insussistente in base alla motivazione della Corte di appello.
art. 388 c.p.
Norma incriminatrice contestata per la condotta omissiva di mancata consegna del bene alla creditrice.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate sulla sussistenza o meno di un'esimente, come il caso fortuito o la forza maggiore, non sono sindacabili in cassazione se la censura si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve individuare un effettivo errore logico o giuridico; se la doglianza è solo apparente o generica, il ricorso è inammissibile.
- La conferma della condotta omissiva e dell'elemento soggettivo, quando sorretta da motivazione congrua del giudice di merito, non può essere validamente contestata in cassazione mediante una mera riproposizione delle obiezioni difensive.
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