Sentenza n. 2120/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento avverso il provvedimento di diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, tipo D;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, tipo D
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità relativo alla procura alle liti. La procura risultava sottoscritta al Cairo il 31 ottobre 2025, senza attestazione di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale e senza legalizzazione. Il ricorrente aveva successivamente chiesto via e-mail all'Ambasciata italiana al Cairo la legalizzazione della procura. Il giudice ha ritenuto che, indipendentemente dalla mancata legalizzazione dell'atto estero, difettasse l'autenticazione in senso proprio, non risultando l'intervento di un pubblico ufficiale che avesse previamente accertato l'identità del sottoscrittore e attestato che la firma era stata apposta in sua presenza. Tale vizio è stato ritenuto incidente sulla stessa esistenza giuridica della sottoscrizione del ricorso, poiché il difensore non risultava munito di valida procura speciale. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c. o mediante rimessione in termini, richiamando il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 e l'assenza, dopo tale pronuncia, di oggettive ragioni di incertezza idonee a giustificare l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata all'estero, per essere valida nel processo amministrativo italiano, debba presentare gli elementi tipici dell'autenticazione previsti dall'art. 2703 c.c., ossia l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. La mera sottoscrizione della procura, priva di attestazione di autenticazione, non integra la sottoscrizione giuridicamente richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; ne deriva la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile attraverso l'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del codice del processo amministrativo, che richiede normalmente la preesistenza della procura alla redazione e notificazione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini, trattandosi di ricorso notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria chiarificatrice. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 218/1995
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella del difensore validamente munito della procura o della parte legittimata a stare in giudizio personalmente.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
È nullo il ricorso privo della sottoscrizione giuridicamente richiesta; la carenza di una valida procura determina il difetto di sottoscrizione del ricorso.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto di sottoscrizione e la conseguente nullità del ricorso impediscono una pronuncia sul merito e comportano la dichiarazione di inammissibilità, anche d'ufficio.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'attestazione dell'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti dei possibili profili decisori rilevati d'ufficio, qui riferito all'inammissibilità per nullità della procura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura speciale alle liti rilasciata all'estero deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge processuale italiana e deve contenere gli elementi tipici dell'autenticazione: accertamento dell'identità del sottoscrittore da parte di un pubblico ufficiale e apposizione della firma in sua presenza.
- La mera sottoscrizione di una procura speciale all'estero, priva di attestazione di autenticazione, non equivale alla sottoscrizione giuridicamente richiesta per il ricorso dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; il ricorso deve pertanto ritenersi privo di sottoscrizione e nullo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Nel processo amministrativo la procura deve normalmente precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la carenza originaria di una valida procura non è sanabile mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., perché tale disposizione non costituisce un principio generale compatibile con il codice del processo amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto; tali presupposti non ricorrono per i ricorsi proposti dopo una pronuncia dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito l'insanabilità della procura inizialmente nulla o inesistente.
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