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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, con cui erano stati determinati maggiori redditi d'impresa e maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L'Amministrazione ha contestato, in particolare, l'insufficiente motivazione della CTR sulla riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie presenti sui conti dei soci e dell'amministratore, la violazione della disciplina sulle indagini bancarie e l'erronea estensione dell'illegittimità dell'accesso domiciliare anche alle risultanze bancarie, autonomamente acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sulla riconducibilità alla società dei conti intestati ai soci e ritenendo applicabile la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, una volta dimostrata la sostanziale riferibilità dei conti alla società. Ha inoltre stabilito che l'illegittimità dell'accesso domiciliare comporta l'inutilizzabilità soltanto delle prove per le quali l'accesso costituisce condizione necessaria, non anche degli elementi acquisiti autonomamente, come le movimentazioni bancarie. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, anche perché sulla questione dell'accesso domiciliare si era formato un giudicato esterno. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7

    Una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, la società contribuente deve dimostrare l'estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d'impresa.

    Le movimentazioni presenti su conti intestati a soci, amministratori o altri soggetti collegati possono essere utilizzate per l'accertamento societario quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, la loro sostanziale riferibilità alla società. In tal caso, spetta al contribuente fornire una giustificazione analitica delle singole operazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    I dati dei conti formalmente intestati a soci, amministratori o procuratori possono essere considerati nell'accertamento della società quando emerga la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei rapporti bancari all'ente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    La rettifica del reddito d'impresa può fondarsi sulle risultanze bancarie e sugli elementi presuntivi previsti dalla legge, purché sia rispettato il corretto riparto dell'onere della prova.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    L'accesso presso un domicilio richiede una specifica autorizzazione; l'acquisizione effettuata in un luogo diverso da quello autorizzato è illegittima. Tuttavia, l'inutilizzabilità riguarda solo le prove che dipendono necessariamente dall'accesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Le garanzie e le regole dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 sono applicabili anche agli accertamenti sulle imposte dirette.

  • Codice civile, artt. 270 e 2727

    Le disposizioni richiamate riguardano il valore probatorio delle scritture e il ricorso alle presunzioni; nel caso concreto, le presunzioni bancarie sono ammesse se fondate su elementi idonei a collegare i conti personali all'attività societaria.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 115

    Le censure relative all'ultrapetizione, alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla valutazione delle prove non hanno trovato accoglimento, poiché i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per l'esistenza di un giudicato esterno.

Massime di principio

  • I conti correnti intestati a soci o amministratori non sono automaticamente estranei alla società: l'Amministrazione può utilizzarli se dimostra, anche per presunzioni, la loro sostanziale riferibilità all'attività societaria.
  • Quando il collegamento tra conto personale e società è dimostrato, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singola movimentazione, provando che essa non riguarda l'attività d'impresa o che è già stata contabilizzata.
  • L'accertamento deve essere motivato in modo specifico: il giudice non può limitarsi ad affermare genericamente che manca un collegamento tra conti e società senza esaminare i rapporti tra i titolari dei conti, clienti, fornitori e operazioni contestate.
  • Un accesso domiciliare eseguito in un luogo diverso da quello autorizzato rende inutilizzabili le prove per cui l'accesso era indispensabile, ma non travolge automaticamente gli elementi acquisiti autonomamente, come dati bancari ottenuti mediante separati poteri istruttori.
  • L'illegittimità di una fase dell'indagine non determina necessariamente la nullità dell'intero accertamento: occorre distinguere tra prove dipendenti dall'attività viziata ed elementi indipendenti o solo occasionalmente collegati ad essa.
  • Una decisione definitiva resa in un altro giudizio sugli stessi fatti può costituire giudicato esterno e impedire di rimettere in discussione la medesima questione nel nuovo processo.

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