Sentenza n. 1236/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n.1424/2024, depositata e resa pubblica il 19.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e il Ministero era stato condannato al pagamento delle somme corrispondenti. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo provata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, ormai definitivo, ritualmente notificato e non adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'an e sul quantum del credito ha ulteriormente confermato la fondatezza della pretesa. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'Amministrazione. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha ritenuto che, alla luce dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e soprattutto dell'esiguità del debito, la penalità sarebbe stata manifestamente eccessiva e afflittiva, in applicazione dei criteri indicati dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; il comma 4, lett. e), disciplina inoltre la possibilità di imporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in relazione alla natura pubblica del debitore, ai vincoli di bilancio e al rischio di una locupletazione eccessiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni deve decorrere prima di poter configurare l'inottemperanza rispetto a un titolo esecutivo notificato all'Amministrazione.
art. 15 c.p.a.
Il provvedimento richiama il principio espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014 sui limiti concreti all'applicazione dell'astreinte nei confronti del debitore pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza dell'amministrazione può essere accertata quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici e il pagamento non sia stato effettuato, anche solo parzialmente.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di indicazioni sull'iter di pagamento, conferma la sussistenza dell'inadempimento al giudicato.
- In caso di persistente mancata esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, considerando concretamente la natura pubblica del debitore, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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