Cassazione Civile, Ordinanza n. 19100/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un avvocato aveva assistito un cliente in un arbitrato contro una società debitrice e, ottenuto un lodo favorevole e poi un decreto ingiuntivo per il compenso professionale, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore. In particolare, dopo una transazione tra il cliente dell'avvocato e la società, e dopo la liberazione dei beni da vincoli cautelari, la società aveva venduto immobili a un terzo acquirente. Il tribunale aveva dichiarato inefficace la transazione ma aveva rigettato la revocatoria della vendita per difetto di consapevolezza del danno in capo all'acquirente; la corte d'appello aveva invece accolto anche la revocatoria della vendita. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la scientia damni non poteva essere desunta dalla sola presenza su altri beni di ipoteca e sequestro e che le trattative erano iniziate quando il bene era libero, oltre al fatto che il preliminare subordinava il definitivo alla cancellazione dei vincoli; (2) ulteriore violazione degli artt. 2901 c.c. e 2727-2729 c.c., contestando che la riduzione del prezzo di vendita da 300.000 a 280.000 e poi 290.000 euro integrasse un indizio grave, preciso e concordante; (3) omesso esame di fatti decisivi, perché la compravendita era stata curata da un agente immobiliare remunerato e il prezzo era stato effettivamente pagato, elementi che avrebbero escluso la consapevolezza del pregiudizio; (4) violazione degli artt. 99 c.p.c., 112 c.p.c. e 1453 c.c., contestando il rigetto della domanda incidentale di restituzione del prezzo e delle spese, sostenendo che si trattava di restituzione per difetto di causa conseguente all'inefficacia verso il creditore e non di domanda di risoluzione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché investivano la valutazione di merito sulla scientia damni e sulla prova per presunzioni: il giudice di appello aveva esaminato gli elementi rilevanti e il controllo di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservato al giudice di merito. Ha inoltre respinto il quarto motivo, affermando che la revocatoria ordinaria produce soltanto l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, lasciandolo valido tra le parti; quindi, se l'acquirente vuole ottenere la restituzione del prezzo perché considera compromesso il sinallagma o lamenta un inadempimento, deve agire con i rimedi propri, non potendo ottenere automaticamente la restituzione per il solo effetto dell'azione revocatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La revocatoria ordinaria richiede, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore anche da parte del terzo acquirente; l'azione produce solo inefficacia relativa dell'atto verso il creditore agente.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici consentono di risalire da fatti noti al fatto ignoto, ma la selezione degli indizi utili e la loro combinazione sono valutazioni riservate al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità dimostrativa secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit sono rimesse all'apprezzamento del giudice di merito.
art. 99 c.p.c.
Richiamato per censurare la domanda incidentale di restituzione, ma la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla domanda di restituzione del prezzo; la Corte ha ritenuto che il rigetto derivi dalla corretta qualificazione dell'effetto della revocatoria, non da omessa pronuncia.
art. 1453 c.c.
La domanda di restituzione del prezzo non è conseguenza automatica della revocatoria; se la parte la collega a un inadempimento o alla risoluzione, deve proporre i rimedi coerenti con tale titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni del terzo acquirente può essere desunta da una pluralità di indizi, ma la loro selezione e la valutazione della loro concordanza sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione alla ricostruzione presuntiva compiuta dal giudice di merito, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi confini dell'art. 360 c.p.c.
- La presenza di vincoli giudiziali o ipotecari sui beni oggetto di acquisto può costituire elemento indiziario della consapevolezza del pregiudizio per i creditori, anche se i vincoli sono iscritti a favore di creditori diversi da quello che promuove la revocatoria.
- La circostanza che il preliminare subordini il definitivo alla cancellazione dei vincoli non esclude di per sé la consapevolezza del pregiudizio, se il complesso degli elementi di fatto depone comunque per la percezione del rischio di lesione delle ragioni creditorie.
- La revocatoria ordinaria rende l'atto inefficace solo nei confronti del creditore che agisce, ma non ne travolge la validità inter partes; la restituzione del prezzo non consegue automaticamente a tale inefficacia e richiede il ricorso al rimedio giuridico appropriato.
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