Cassazione Civile, Ordinanza n. 32585/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'eccedenza IVA relativo all'anno 2004 chiesto dalla curatela di un fallimento societario. La C.T.R. aveva confermato l'accoglimento del ricorso del fallimento avverso il diniego, rilevando che il credito IVA risultava maturato nel 1999 e che la mancanza di dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001 non impediva il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe riconosciuto il rimborso senza che il contribuente avesse fornito documentazione idonea a provarne l'effettiva spettanza, in violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse nuova, poiché il diniego amministrativo risultava fondato solo sulla mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2000 e 2001, mentre non emergeva una contestazione specifica, già in primo grado, circa gli elementi costitutivi del credito IVA richiesto a rimborso. In assenza di contestazione, il contribuente era esonerato dall'onere di provare tali elementi secondo le regole generali dell'art. 115, comma 1, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
è richiamato come norma invocata dall'amministrazione per contestare la spettanza del rimborso IVA, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché rileva la novità della censura.
art. 2697 c.c.
è richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere probatorio del credito da rimborso grava sul contribuente solo in caso di contestazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale della dedotta violazione di legge, ma il motivo viene dichiarato inammissibile per novità.
art. 115, comma 1, c.p.c.
viene richiamato per affermare che, in mancanza di contestazione, i fatti costitutivi del credito restano non contestati e quindi non richiedono prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude che sia dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
è richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non applicato nel caso di specie all'amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente solo se l'amministrazione li contesta specificamente; in difetto di contestazione opera il principio di non contestazione.
- Una censura di legittimità che introduca per la prima volta una contestazione di merito non dedotta nei gradi di merito è inammissibile per novità.
- Il diniego di rimborso fondato esclusivamente su un profilo formale o documentale diverso dall'effettiva esistenza del credito non consente in cassazione di rimettere in discussione, se mai non contestati, gli elementi costitutivi del credito stesso.
- Per le amministrazioni dello Stato, l'impugnazione non comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le altre parti soccombenti.
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