Ordinanza n. 149/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento Dell'atto intimazione di pagamento 079 2023 90010402 36/000 Agenzie delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 079 2018 000 3982468 000 asseritamente notificata il 20.06.2018, la Cartella Esattoriale n. 079 2020 7150111835 000 asseritamente notificata il 16.03.2015 e la Cartella Esattoriale n. 079 2020 7180157105 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 30/12/2019, in data 07/09/2022 e in data 18/11/2021 e 26/11/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0038908 del 13/05/2022 e Prot. Uscita N. 0039994 del 18/05/2022 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di intimazione di pagamento relativo a prelievo supplementare sul latte, connesso ruolo e cartelle esattoriali, nonché diniego implicito su istanze di autotutela e atti di iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento trasmessa via PEC, il ruolo e le cartelle esattoriali relative al prelievo supplementare sul latte, nonché gli atti presupposti concernenti la determinazione del prelievo, la compensazione nazionale e l’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti presso AGEA. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego serbato da AGEA su plurime istanze presentate tra il 2019 e il 2022, ritenendo insussistente la pretesa creditoria, e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, ricalcolare il prelievo in conformità a talune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, revocare o annullare gli atti di riscossione e restituire le somme eventualmente prelevate. È stato domandato anche il risarcimento dei danni. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità né il merito delle pretese, ma dispone acquisizioni e chiarimenti preliminari.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio per verificare l’attuale permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione: entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la ricorrente deve dichiarare motivatamente se l’interesse persista e, in caso affermativo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali atti o fatti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sull’incombente relativo alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l’inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può concorrere alla declaratoria di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte onerata di precisare la persistenza dell’interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al procedimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Indicato nelle domande della ricorrente quale fondamento dell’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; non esaminato nell’ordinanza.
art. 1, commi 537 e 539, l. 228/2012
Richiamato nelle domande della ricorrente in relazione alla dichiarazione di insussistenza del debito e agli adempimenti dell’ente di riscossione; non esaminato nell’ordinanza.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle istanze di sospensione o degli effetti degli atti; non esaminato nell’ordinanza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’autotutela decisoria; non esaminato nell’ordinanza.
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato in relazione all’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti presso AGEA; non esaminato nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della controversia, l’inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre che l’amministrazione depositi gli atti impugnati e la documentazione di corredo e fornisca chiarimenti aggiornati sui fatti, al fine di assumere una decisione congruente e stabilire la calendarizzazione del giudizio.
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