Sentenza del 05/06/2015 n. 11663 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IVA dovuta per l'anno 1998, sostenendo che il precedente avviso di accertamento, redatto in italiano, fosse nullo perché la legale rappresentante aveva richiesto la traduzione in tedesco ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 574 del 1988. La ricorrente ha dedotto che il diritto all'uso della lingua tedesca dovesse essere riconosciuto anche ai residenti di madrelingua tedesca non cittadini italiani, invocando i principi di uguaglianza, tutela delle minoranze linguistiche, diritto di difesa e divieto di discriminazione. Ha inoltre sostenuto che la mancata traduzione avrebbe comportato la nullità dell'accertamento e la tardività della successiva cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità della cartella di pagamento. Ha stabilito che le norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e del D.P.R. n. 574 del 1988 riguardano i cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, con possibile estensione ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea in forza dei principi europei di non discriminazione e libera circolazione, ma non ai cittadini svizzeri, che non sono cittadini dell'Unione Europea. La Corte ha inoltre rilevato che la società non aveva dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 7, 8 e 9
L'art. 7 impone l'uso della lingua tedesca in determinati atti amministrativi; l'art. 8 consente di eccepire la nullità dell'atto non redatto nella lingua prevista; l'art. 9 disciplina termini ed effetti dell'eccezione.
Il diritto di contestare la validità dell'atto per ragioni linguistiche non spetta indistintamente a chiunque parli tedesco o risieda in Provincia di Bolzano, ma opera principalmente in favore dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, salvo l'estensione ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea prevista dal diritto europeo.
D.P.R. n. 670 del 1972, artt. 99 e 100
Le disposizioni dello Statuto speciale riconoscono la parità delle lingue italiana e tedesca e disciplinano l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La tutela linguistica statutaria è collegata alla protezione della minoranza tedesca dell'Alto Adige e non è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, a una cittadina svizzera.
D.P.R. n. 752 del 1976, art. 18
Prevede la certificazione di appartenenza a uno dei gruppi linguistici della Provincia di Bolzano.
La questione della mancata produzione del certificato è stata considerata assorbita, poiché il ricorso è stato ritenuto infondato già per l'assenza del requisito soggettivo collegato alla cittadinanza.
Costituzione italiana, artt. 3, 6 e 24
Principi di uguaglianza, tutela delle minoranze linguistiche e diritto di difesa.
Tali principi non sono stati ritenuti idonei a estendere automaticamente la disciplina speciale a cittadini extracomunitari, né a determinare la nullità dell'atto in assenza della prova di un concreto pregiudizio difensivo.
Art. 6 del Trattato CE e artt. 18 e 21 TFUE
Principi di non discriminazione in base alla cittadinanza e di libera circolazione.
La giurisprudenza europea estende la tutela linguistica ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che si trovino nella Provincia di Bolzano, ma tale estensione non riguarda i cittadini svizzeri.
Art. 6 CEDU
L'accusato deve essere informato dell'accusa in una lingua che comprende.
La norma riguarda principalmente il procedimento penale e, comunque, la mancata traduzione non comporta automaticamente la nullità se la parte non dimostra quale concreto impedimento abbia subito nell'esercizio della difesa.
Massime di principio
- Le norme speciali sulla tutela linguistica in Provincia di Bolzano devono essere applicate secondo i requisiti soggettivi previsti dalla legge: la mera residenza o la conoscenza della lingua tedesca non bastano necessariamente.
- L'estensione della tutela linguistica ai cittadini stranieri opera, secondo il diritto dell'Unione Europea, principalmente per i cittadini di altri Stati membri dell'UE; non si estende automaticamente ai cittadini di Stati terzi.
- La mancata traduzione di un atto amministrativo non determina automaticamente la nullità: occorre verificare che il soggetto abbia un diritto riconosciuto alla traduzione e, ove rilevante, dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Quando si eccepisce la nullità di un atto per ragioni linguistiche, è importante rispettare i termini e gli oneri documentali previsti dalla normativa applicabile, inclusa l'eventuale prova dell'appartenenza linguistica.
- La validità di un atto tributario deve essere valutata distinguendo tra irregolarità formale e concreta lesione della difesa: in assenza di una lesione effettiva, i giudici possono escludere la nullità dell'atto.
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