Cassazione Penale, Ordinanza n. 22876/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la doglianza sulla prescrizione perché il termine non era ancora decorso, anche tenendo conto del massimo edittale, dell'aggravante a effetto speciale, dell'aumento per l'interruzione e dei periodi di sospensione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: l'omesso rilievo officioso della prescrizione del reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata in modo generico, privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, e comunque manifestamente infondata. In particolare, la Corte osserva che la prescrizione non si calcola con un mero conteggio aritmetico, ma richiede la soluzione di questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente devolute dal ricorrente; inoltre, ai fini del calcolo occorre considerare anche le aggravanti ad effetto speciale e l'aumento massimo per l'interruzione del corso della prescrizione. Applicando tali criteri alla fattispecie di usura aggravata, la Corte conclude che il termine prescrizionale non era ancora maturato.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, non essendo sufficiente una deduzione generica sulla prescrizione.
art. 157, commi 2 e 3, c.p.
per determinare la prescrizione occorre considerare il massimo edittale e le aggravanti rilevanti, nonché i criteri indicati dalla norma.
art. 161, comma 2, c.p.
ai fini della prescrizione va computato il massimo aumento conseguente agli atti interruttivi.
art. 644, comma 5, nn. 2) e 3), c.p.
le aggravanti a effetto speciale incidono sul termine di prescrizione anche se oggetto di bilanciamento con circostanze concorrenti.
Massime di principio
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione nel ricorso per cassazione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve affrontare in modo puntuale le questioni di fatto e di diritto rilevanti per il calcolo del termine.
- Ai fini della prescrizione devono essere considerate non solo la pena base prevista per il reato, ma anche le aggravanti a effetto speciale e il massimo aumento derivante dall'interruzione del corso della prescrizione.
- Il fatto che un'aggravante sia stata ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento non esclude che essa debba essere computata nel termine prescrizionale se si tratta di aggravante ad effetto speciale.
- Se il termine di prescrizione non risulta maturato alla luce del corretto calcolo normativo, la censura relativa all'omesso rilievo officioso della prescrizione è manifestamente infondata e il ricorso è inammissibile.
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