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Sentenza

Sentenza n. 13570/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile con cui il ricorrente stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle visite mediche sostenute in data 10 marzo 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 4) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale, nonché del decreto dipartimentale n. 940 del 26 febbraio 2025; 5) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 6) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 7) dell’art. 1 comma 1, lettera “b” e comma 2 dell’art. 1, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 8) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 9) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 1° aprile 2025; 10) del verbale n. 165 e scheda medica dell’11 marzo 2024 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 28,8% – Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b”; 11) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 12) del D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 13) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 14) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 15) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso decreto; 16) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 17) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) del decreto n. 214 del 21 settembre 2021. Rettifica graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 20) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 21) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e della graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 22) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; nonché per l’adozione di misure cautelari collegiali al fine di ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per la condanna dell’amministrazione ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202504676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per giudizio di non idoneità fisica fondato su una massa grassa del 28,8%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato escluso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il conseguente decreto di esclusione e gli atti presupposti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, chiedendone l'annullamento, il riesame o l'ammissione con riserva alle successive fasi selettive e, in subordine, il risarcimento del danno. Il giudizio di non idoneità era stato motivato dall'alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa accertata al 28,8%. La censura centrale riguardava l'inattendibilità della misurazione eseguita in sede concorsuale, in ragione di certificazioni sanitarie rilasciate da una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale in date prossime alla visita concorsuale, dalle quali emergeva una massa grassa significativamente inferiore. Il TAR, in sede istruttoria, ha disposto una verificazione affidata alla Commissione medica interforze di seconda istanza, che ha accertato l'idoneità del ricorrente alla data della verificazione e una massa grassa del 18,4% al 25 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decisione di esclusione. Ha ritenuto che l'accesso alla tutela caducatoria, in materia di accertamenti medico-concorsuali, richieda la presenza di elementi oggettivi di inattendibilità dell'accertamento amministrativo. Nel caso concreto, la documentazione sanitaria prossima alla visita concorsuale attestava un valore di massa grassa inferiore di circa sette punti rispetto a quello rilevato dall'amministrazione. Pur considerando che la misurazione della massa grassa può variare in relazione a molteplici fattori fisiologici, il Collegio ha giudicato lo scostamento troppo significativo per essere spiegato soltanto dalle diverse modalità o dai diversi tempi di misurazione, non essendovi prova di radicali modifiche corporee nel periodo considerato. Ha quindi ritenuto plausibile che il dato concorsuale fosse stato influenzato da un uso non accurato degli strumenti, da un loro malfunzionamento o da altri elementi patologici dell'accertamento, potenzialmente determinanti per l'esclusione. Tali elementi, insieme agli esiti della verificazione giudiziale, hanno imposto una rigorosa verifica dei presupposti dell'esclusione, anche in ragione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato superamento della prova, inclusa la cancellazione dagli elenchi del personale volontario. Le spese processuali sono state compensate; il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda risarcitoria, formulata anche mediante reintegrazione in forma specifica; il giudice ha definito il giudizio mediante annullamento dell'esclusione, senza pronunciarsi sul risarcimento.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Disposizioni utilizzate per disporre la verificazione tecnica volta ad accertare altezza, peso e valori di massa grassa del ricorrente e la sussistenza della causa di non idoneità.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione immediata dell'udienza di merito dopo la valutazione degli esiti della verificazione.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Base normativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario della procedura.

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.m. Interno 166/2019

    Prevede il parametro relativo all'alterazione della composizione corporea utilizzato per formulare il giudizio di non idoneità.

  • art. 12 d.lgs. 139/2006

    Richiamato per gli effetti della mancata idoneità sulla permanenza negli elenchi del personale volontario.

  • art. 20, comma 1, lettera g), d.P.R. 76/2004

    Richiamato in relazione alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario per inidoneità al servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base del comando di oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti medico-concorsuali, l'annullamento del giudizio di non idoneità richiede la presenza di elementi oggettivi idonei a mettere in dubbio l'attendibilità dell'accertamento amministrativo.
  • Certificazioni sanitarie attendibili, rilasciate in date prossime alla visita concorsuale e attestanti parametri significativamente diversi da quelli rilevati dall'amministrazione, possono costituire elementi oggettivi sufficienti a contestare l'affidabilità della misurazione concorsuale.
  • Quando la discrasia tra la misurazione concorsuale e gli accertamenti esterni è significativa e non è spiegabile soltanto con la fisiologica variabilità dei metodi o dei tempi di misurazione, è plausibile ipotizzare un uso non accurato o un malfunzionamento degli strumenti, con conseguente necessità di rinnovare o verificare rigorosamente l'accertamento.
  • La verificazione disposta nel giudizio amministrativo può confermare l'inattendibilità dell'accertamento medico concorsuale e giustificare l'annullamento dell'esclusione quando accerti l'idoneità dell'interessato o comunque evidenzi l'assenza del presupposto sanitario posto a fondamento dell'esclusione.
  • La rigorosa verifica dei presupposti dell'esclusione è particolarmente necessaria quando il giudizio di non idoneità produce effetti ulteriori e gravemente pregiudizievoli sulla posizione dell'interessato, quali la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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