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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18278/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un creditore, munito di decreti ingiuntivi nei confronti del proprio debitore, aveva promosso il pignoramento delle quote sociali detenute da quest'ultimo in una società a responsabilità limitata. Successivamente impugnava davanti al Tribunale e poi in appello un atto di cessione con cui la società, dopo il pignoramento richiesto, aveva trasferito a una società straniera la partecipazione che deteneva in un'altra società, per un corrispettivo che assumeva solo apparente. Il ricorrente sosteneva che il pagamento del prezzo non fosse reale, valorizzando documentazione contabile e bancaria, assegni emersi da un procedimento penale, una dichiarazione del socio-debitore resa a un giornalista e la registrazione di un domain name, deducendo la simulazione dell'operazione e, in subordine, la nullità per violazione di norme imperative e per condotta fraudolenta finalizzata a sottrarsi all'esecuzione. In cassazione denunciava, da un lato, violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. e degli artt. 1414 e 2697 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse mal valutato il contenuto dell'atto di appello e le prove documentali; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1418 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la nullità pur a fronte di una cessione finalizzata a eludere provvedimenti giudiziali e a pregiudicare l'aggressione esecutiva del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza, sotto forma di violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, attività riservata al giudice di merito. Ha confermato la valutazione della corte territoriale, secondo cui gli indizi addotti non erano gravi, precisi e concordanti e non erano idonei a dimostrare la simulazione del contratto di cessione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa all'omesso esame di fatto decisivo, in presenza di "doppia conforme" e senza specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; nella parte residua, ha comunque rilevato che la censura richiedeva una rivalutazione delle emergenze penali e della loro rilevanza, ancora una volta sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere vizi dell'atto di appello, ma la Corte osserva che la censura in realtà investe la valutazione del merito e non l'erronea interpretazione della norma processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la violazione di legge non può consistere nella critica alla ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1414 c.c.

    Invocato in tema di simulazione; la Corte conferma che la prova della simulazione richiede indizi gravi, precisi e concordanti e che la loro valutazione è riservata al merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la doglianza mira a contestare l'apprezzamento delle prove, non la regola astratta sull'onere della prova.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità dell'atto negoziale; la Corte ritiene che la censura, così formulata, solleciti una diversa lettura dei fatti e delle emergenze penali, inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge; la Corte precisa che non è utilizzabile per censurare l'erronea valutazione della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile in presenza di doppia conforme, se non è indicata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è configurabile solo quando si contesti l'erronea interpretazione della norma astratta; se si censura la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, la doglianza è inammissibile in cassazione.
  • Nelle controversie sulla simulazione di un contratto, il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari e può escludere la simulazione quando gli indizi dedotti non siano gravi, precisi e concordanti.
  • La censura sulla nullità di un negozio, quando richieda una diversa lettura delle risultanze istruttorie o delle emergenze di un procedimento penale, non integra di per sé una violazione di legge ma tende a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSimulazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazioneNullità

Testo integrale

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