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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22319/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti: in uno il dipendente pubblico chiedeva la corretta ricostruzione della carriera, sostenendo che alcuni periodi svolti all’estero come cooperante per organizzazioni non governative dovessero essere qualificati come aspettativa o servizio equiparabile ex L. n. 49/1987, con effetti anche sul trattamento di quiescenza; nell’altro domandava l’accertamento della non debenza di somme richieste in restituzione mediante note di addebito, perché fondate sul disconoscimento di quel servizio estero. La Corte d’appello aveva ritenuto superata la questione di improcedibilità e di giurisdizione ma aveva rigettato nel merito le domande, escludendo: a) che il servizio come cooperante potesse beneficiare dell’equiparazione piena prevista per altre ipotesi di cooperazione internazionale; b) che l’attività svolta fosse analoga, ai fini dell’equiparazione, a quella di docente di scuola secondaria; c) che vi fosse prova di un collocamento in aspettativa autorizzato ai sensi della disciplina invocata; d) che una specifica missione in Kenya, non adeguatamente allegata nei gradi di merito, potesse essere esaminata in cassazione. Con il ricorso per cassazione il dipendente denunciava violazione degli artt. 17, 20, 21, 22, 23 e 32 L. n. 49/1987, sostenendo che l’equiparazione dovesse operare anche per i servizi svolti presso ONG, che l’attività di cooperazione fosse analoga a quella scolastica e che, in ogni caso, fosse applicabile la disciplina dell’aspettativa o del comando per specifici incarichi all’estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla portata dell’equiparazione prevista dalla L. n. 49/1987, condividendo la lettura della Corte d’appello secondo cui il riconoscimento pieno del servizio svolto all’estero presuppone l’analogia tra attività professionali e non può essere esteso automaticamente a prestazioni del tutto diverse, come l’insegnamento scolastico rispetto a un progetto agronomico. Ha inoltre osservato che mancava prova di una specifica autorizzazione del Ministero competente al collocamento in aspettativa per attività di cooperazione, richiesta per ricondurre il rapporto all’art. 22 L. n. 49/1987. Infine, ha dichiarato inammissibile/inesaminabile la censura relativa a un periodo di cooperazione in Kenya perché prospettata come questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata negli atti di merito. Le spese non sono state liquidate perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 17 L. 49/1987

    la norma riguarda le ipotesi di attività all’estero richiamate dal ricorrente; la Corte nega che, nel caso concreto, il servizio svolto potesse essere automaticamente ricondotto alle fattispecie che consentono l’equiparazione piena del servizio.

  • art. 20 L. 49/1987

    il rinvio previsto per i cooperanti non determina un’equiparazione generalizzata ad ogni attività svolta all’estero, ma opera entro i limiti indicati dalla disciplina, che richiede l’analogia tra le prestazioni.

  • art. 22 L. 49/1987

    il collocamento in aspettativa per compiti di cooperazione presuppone una decisione/autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

  • art. 23 L. 49/1987

    l’equiparazione del servizio svolto nei Paesi in via di sviluppo opera solo nelle ipotesi previste dalla norma richiamata, non estensibili oltre il comando e le fattispecie espressamente considerate.

  • art. 32 L. 49/1987

    l’attività di cooperante presso ONG non comporta di per sé equiparazione ‘ad ogni effetto giuridico’ del servizio estero a quello prestato nell’amministrazione di appartenenza.

  • art. 2697 c.c.

    in relazione al collocamento in aspettativa e alla riconducibilità dei periodi di servizio alle fattispecie invocate, il ricorrente doveva fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte dà atto dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del servizio svolto all’estero ai fini della carriera, della previdenza e della quiescenza richiede una puntuale riconducibilità della fattispecie concreta alla previsione normativa invocata, non essendo sufficiente un generico richiamo alla cooperazione internazionale.
  • L’equiparazione tra servizio estero e servizio prestato nell’amministrazione di appartenenza presuppone l’analogia sostanziale delle attività professionali svolte; non basta la mera comunanza di titoli di studio o la generica trasmissione di conoscenze.
  • Quando si invoca il collocamento in aspettativa per attività di cooperazione, incombe sul dipendente l’onere di provare l’autorizzazione o il provvedimento dell’amministrazione competente che consenta di ricondurre il periodo alla disciplina speciale.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate censure fondate su fatti o periodi di servizio non risultanti dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra di averli ritualmente dedotti nei gradi di merito e non ne indica specificamente la localizzazione negli atti.
  • La disciplina speciale in materia di cooperazione internazionale va interpretata in modo non estensivo quando è invocata per ottenere effetti automatici sulla carriera o sul trattamento pensionistico, essendo necessario il rispetto dei presupposti testuali della norma.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRPensioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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