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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10657/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle riferite a periodi d'imposta dal 1997 al 2006. Contestava, da un lato, la validità della notifica di alcune cartelle presupposte, sostenendo che fossero state notificate via PEC senza attestazione di conformità e deducendo, per altre, la nullità/inesistenza della notifica perché eseguita in un luogo che egli assumeva non essere il proprio domicilio o residenza all'epoca; dall'altro lato, eccepiva la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame del contribuente. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la CTR ritenuto regolare la notifica di due cartelle nonostante il confronto tra relate di notifica e certificazioni anagrafiche; 2) violazione delle norme sulla notifica e dell'art. 140 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per aver ritenuto regolare la notifica di un'altra cartella pur in presenza di certificato storico di residenza indicante un diverso indirizzo; 3) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, per aver ritenuto valida la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro anziché con l'Avvocatura dello Stato o con modalità ritenute necessarie dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Quanto alle censure sulla notifica, ha osservato che la CTR aveva esaminato la documentazione prodotta e aveva spiegato, con motivazione ritenuta esistente, chiara e non apparente, che una cartella risultava notificata presso un indirizzo qualificato come domicilio del destinatario in ragione della ricezione dell'atto da parte di persona addetta alla casa, e che anche sulla seconda e sulla terza cartella la decisione di merito aveva preso in considerazione sia gli atti notificatori sia le risultanze anagrafiche, disattendendo la tesi del contribuente. La Corte ha inoltre ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e che non è censurabile l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e lo ius superveniens, affermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può legittimamente avvalersi anche di avvocati del libero foro, senza che occorra una delibera motivata nei casi in cui non intenda avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in controversie non riservate o non disponibili all'Avvocatura. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma sulla notifica delle cartelle di pagamento; la Corte lo considera nel vaglio della regolarità delle notifiche contestate.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come disciplina delle notificazioni in materia tributaria; la Corte valuta la conformità delle notifiche rispetto a tale quadro normativo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini della censura sulla motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla regolarità della notifica eseguita in assenza del destinatario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, sindacabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione si configura quando la sentenza sia priva della motivazione richiesta o presenti vizi radicali di motivazione.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    interpretato nel senso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure, alternativamente, di avvocati del libero foro secondo i criteri previsti.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    la Corte afferma che la delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in controversie a questa riservate su base convenzionale.

  • art. 4 e art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati nel contesto della possibilità per l'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro nel rispetto della disciplina sugli affidamenti e dei criteri generali adottati.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per chiarire che, nel processo tributario, l'ente può stare in giudizio direttamente o mediante la propria struttura territoriale, senza escludere l'applicazione della disciplina sulla difesa tecnica dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016.

  • art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019

    richiamato come norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc l'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza manchi della motivazione, la presenti in forma meramente apparente o risulti perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è invece sufficiente il semplice mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La notifica di una cartella di pagamento va valutata in base alla documentazione del procedimento notificatorio e alle risultanze acquisite in causa; la presenza di una persona qualificatasi come addetta alla casa e la ricezione dell'atto possono essere valorizzate dal giudice di merito per ritenere perfezionata la notifica presso il domicilio del destinatario.
  • La censura per omesso esame di documenti o dati anagrafici non è accoglibile quando la sentenza impugnata dimostri di aver preso in considerazione il fatto storico rilevante e di averlo valutato, ancorché sinteticamente.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può legittimamente essere rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina vigente; la delibera motivata è richiesta solo nelle ipotesi in cui, in controversie riservate all'Avvocatura dello Stato, l'ente scelga di non avvalersene pur potendolo fare.
  • La disciplina sulla difesa dell'agente della riscossione deve essere letta in chiave di alternatività tra patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e patrocinio del libero foro, non come regola di esclusività del primo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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