Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28159/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza territoriale relativo al reato di diffamazione aggravata per attribuzione di un fatto determinato commessa mediante trasmissione televisiva (intervista rilasciata da Gaetano Pecoraro andata in onda il 5 novembre 2020 nel programma "Le Iene"). Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di Monza ritenendo applicabile la regola generale (art. 9 c.1 c.p.p.) in base al luogo dell'ultima azione (studi di Cologno Monzese). Il Tribunale di Monza ha invece sollevato il conflitto sostenendo che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, la competenza speciale debba essere attribuita al foro della residenza/sede della persona offesa (ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda, Milano), anche quando l'autore materiale della diffamazione non rivesta le qualifiche soggettive indicate al comma 1 della norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del Tribunale di Milano. La Corte di cassazione ha seguito la propria giurisprudenza recente ritenendo che la norma speciale di competenza prevista dall'art. 30, comma 5, l. 6 agosto 1990, n. 223 (secondo periodo) va applicata ai casi di diffamazione commessa tramite trasmissioni radiotelevisive con attribuzione di fatto determinato indipendentemente dalla qualifica soggettiva del soggetto che materialmente commette l'offesa. È stata richiamata la ratio protettiva della norma nei confronti della persona offesa e la persistente vigenza del criterio di foro della persona offesa dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 150/2021. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223

    Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa

    La Corte ha interpretato la disposizione come criterio speciale di competenza territoriale applicabile ai reati di diffamazione commessi tramite trasmissioni radiotelevisive e con attribuzione di fatto determinato, anche quando l'autore materiale non sia il concessionario o il suo delegato; il secondo periodo del comma 5 è considerato operativo e riferibile alla fattispecie dell'art. 595 c.p.

  • art. 595 cod. pen.

    Considerato dalla Corte come la norma generale che ora copre l'area di punibilità della diffamazione, anche nelle forme aggravate, sopperendo alla parte sanzionatoria del comma 4 dell'art. 30 dichiarata incostituzionale; ciò giustifica l'applicazione della regola di competenza del comma 5 anche per soggetti non qualificati dal comma 1 dell'art. 30.

  • art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa della competenza del Tribunale di Monza (Tribunale di Milano nella prima decisione) come regola generale per individuare il luogo dell'ultima azione; la Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso in esame, la norma speciale di competenza prevale sulla regola generale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 150/2021

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti del comma 4 dell'art. 30 (parte sanzionatoria); la Corte di cassazione interpreta l'effetto della decisione costituzionale come non estintivo della regola sul foro prevista dal comma 5, che rimane applicabile.

  • Ordinanza Sezioni Unite civili n. 21661/2009 (giurisprudenza civile richiamata)

    Richiamata come indirizzo secondo cui, nelle controversie derivanti da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio è del giudice del luogo di domicilio o residenza del danneggiato; la Corte si è uniformata a questa logica protettiva nell'applicare il criterio del foro della persona offesa.

Massime di principio

  • Nel caso di diffamazione commessa tramite trasmissione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale va individuata nel foro di residenza o sede della persona offesa, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'autore materiale dell'offesa.
  • La norma speciale di competenza dell'art. 30, comma 5, L. 223/1990 sopravvive alla dichiarazione di incostituzionalità della parte sanzionatoria del comma 4 e deve essere interpretata in modo da offrire protezione alla persona offesa contro i "poteri forti" dei media.
  • La regola speciale di competenza prevale sulla regola generale (art. 9 c.1 c.p.p.) quando ricorrono le condizioni previste (mezzi radiotelevisivi e attribuzione di fatto determinato).
  • Se la condotta diffamatoria non è commessa mediante mezzi radiotelevisivi o non consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si torna all'applicazione delle regole ordinarie di competenza territoriale (es. art. 9 c.1 c.p.p.).
  • Per enti o persone giuridiche offese, verificare la sede o il domicilio/residenza utilizzabile per fissare il foro speciale; in caso di dubbio procedurale è consigliabile sollevare tempestivamente la questione di competenza.
  • La giurisprudenza recente della Corte di cassazione tende a privilegiare criteri di maggiore tutela per la persona offesa nei casi di comunicazione di massa; le difese basate esclusivamente sul luogo materiale dell'ultima azione (es. studi televisivi) potrebbero non prevalere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.