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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-315/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 6 November 2024. — AL v Council of the European Union. — Civil service – Officials – Promotion – 2022 promotion exercise – Decision not to promote the applicant to grade AST 5 – Consideration of the comparative merits – Misconduct – Abuse of power. — Case T-315/23

Giurisprudenza europea62023TJ0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario del Consiglio contro la decisione di non promuoverlo ad AST 5 nel 2022. Ha ritenuto legittimo che l’autorità che ha il potere di nomina considerasse, nella valutazione comparativa dei meriti, il grave comportamento scorretto del ricorrente già oggetto di un procedimento disciplinare, senza che ciò integrasse abuso di potere o una seconda sanzione. Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le richieste volte a ottenere ordini diretti all’amministrazione e la declaratoria di validità delle liste di promozione.

Impugnazione del mancato avanzamento di un funzionario del Consiglio alla promozione AST 5 per il 2022, con contestazione dell’uso di elementi disciplinari nella valutazione comparativa dei meriti e deduzione di abuso di potere e ne bis in idem.

La questione giuridica

Nel contesto di una procedura di promozione ex articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, se l’autorità che ha il potere di nomina possa, nella propria valutazione comparativa dei meriti, tenere conto di informazioni relative a un grave comportamento scorretto del funzionario, anche se tale comportamento non è richiamato nella valutazione periodica e pende ancora un giudizio sulla misura disciplinare; se il coinvolgimento dell’organo consultivo di promozione e la richiesta di sostituire il candidato non integrino abuso di potere o violazione delle regole interne; e se il mancato avanzamento costituisca una seconda sanzione in violazione del principio ne bis in idem.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nell’ambito di una promozione ex articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina conserva un’ampia discrezionalità e può fondare la propria valutazione comparativa non solo sui criteri espressamente menzionati dalla disposizione, ma anche su altre informazioni pertinenti sulla situazione amministrativa e personale del funzionario, incluso un grave comportamento scorretto che abbia giustificato una sanzione disciplinare; tale valutazione non è illegittima solo perché il comitato consultivo aveva inizialmente incluso il funzionario nella lista proposta. La richiesta all’organo consultivo di proporre un altro candidato, una volta che l’autorità abbia compiuto la propria valutazione, non viola le regole interne né costituisce abuso di potere se serve a completare correttamente la procedura. Il mancato avanzamento non è, di per sé, una seconda sanzione e quindi non viola il principio ne bis in idem, salvo prova che la decisione sia stata adottata con finalità punitive autonome, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Norme richiamate

  • Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 3, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione n. 194/83 del Segretariato generale del Consiglio
  • Istruzioni del Segretariato generale del Consiglio ai comitati consultivi per la promozione del 18 giugno 2014
  • Accordo con le organizzazioni sindacali e professionali del GSC derogatorio del protocollo consolidato del 26 maggio 1988

Mancata promozione di un funzionario del Consiglio ad AST 5 per il 2022

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio contro la decisione del 18 luglio 2022 di non promuoverlo alla classe AST 5 nell’esercizio di promozione 2022. Il Tribunale esamina la portata della valutazione comparativa dei meriti prevista dall’articolo 45 dello Statuto e il rapporto tra procedura di promozione e precedenti vicende disciplinari.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era in servizio presso il GSC dal 1° dicembre 2007. Nel 2021 l’autorità che ha il potere di nomina aveva avviato un procedimento disciplinare sulla base di un’indagine OLAF relativa a possibili irregolarità nella dichiarazione della composizione familiare e nell’ottenimento di assegni familiari; al termine di tale procedimento era stata disposta la rimozione dal posto. In seguito alla sospensione dell’efficacia di tale decisione, il funzionario era stato reintegrato. Nel procedimento di promozione 2022, il nome del ricorrente figurava inizialmente nella lista del comitato consultivo per la promozione del 12 luglio 2022. Con nota del 14 luglio 2022, il direttore generale del GSC informava però il comitato di avere elementi relativi al comportamento del ricorrente che dovevano essere considerati e che conducevano a concludere per la sua mancata promozione; il 18 luglio 2022 veniva così adottata una lista modificata senza il suo nominativo e, lo stesso giorno, la decisione impugnata.

Oggetto del ricorso e domande formulate

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo, l’ordine di esibizione di vari documenti sul procedimento di promozione, la dichiarazione di validità delle due liste del 12 e 18 luglio 2022, un ordine al Consiglio di dedurre una possibilità di promozione per esercizi futuri e il pagamento delle differenze retributive tra AST 4 e AST 5 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il Tribunale ricorda che la decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo e che il sindacato deve concentrarsi sulla decisione di non promuovere, tenendo conto anche della motivazione del rigetto del reclamo.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva tre censure principali:

  • abuso di potere, violazione dell’articolo 54 della Carta e della tutela del legittimo affidamento;
  • violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione;
  • violazione del principio ne bis in idem. Le prime due censure sono state trattate congiuntamente perché strettamente connesse.

Normativa e principi applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, che impone all’autorità che ha il potere di nomina di promuovere i funzionari dopo aver considerato i meriti comparativi, tenendo conto in particolare delle relazioni, dell’uso delle lingue e del livello di responsabilità;
  • la decisione n. 194/83 del GSC e le Istruzioni del 18 giugno 2014 ai comitati consultivi per la promozione, che disciplinano il ruolo consultivo del comitato;
  • l’allegato IX dello Statuto, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari;
  • l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto, in relazione ai limiti del sindacato e ai poteri del giudice dell’Unione.

Ragionamento del Tribunale sulla valutazione comparativa dei meriti

Il Tribunale riafferma che l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio margine discrezionale nella valutazione dei meriti per la promozione, e che il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica dell’assenza di errore manifesto, abuso o superamento dei limiti del potere conferito. Sottolinea inoltre che il Consiglio aveva organizzato la procedura in più fasi: una valutazione preliminare da parte del comitato consultivo e una valutazione finale dell’autorità che ha il potere di nomina. Tale struttura non viola, anzi può favorire, il principio di buona amministrazione.

Utilizzo del comportamento scorretto del funzionario come elemento rilevante

Sul punto centrale della controversia, il Tribunale afferma che l’articolo 45, paragrafo 1, non vieta all’autorità che ha il potere di nomina di considerare altre informazioni sulla situazione amministrativa e personale del funzionario, oltre ai tre criteri espressamente menzionati. Tra tali informazioni possono rientrare condotte scorrette o violazioni degli obblighi statutari, in quanto indice dei meriti complessivi del candidato. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza YL v Commissione, secondo cui è interesse dell’istituzione che le posizioni di responsabilità siano affidate a persone di condotta professionale irreprensibile. Pertanto, il Consiglio poteva prendere in considerazione il comportamento del ricorrente, tanto più grave da avere determinato la rimozione dal posto, anche se tale elemento non era riportato nella scheda di valutazione annuale né figurava nella cartella personale elettronica. È irrilevante, secondo il Tribunale, che la sanzione disciplinare fosse stata sospesa in via cautelare e che penda un giudizio separato sulla sua legittimità.

Ruolo del comitato consultivo e assenza di abuso di potere

Il ricorrente sosteneva che la nota del 14 luglio 2022 avesse esercitato una pressione indebita sul comitato consultivo, costringendolo a riesaminare la situazione e a sostituire il suo nome con quello di un altro candidato. Il Tribunale respinge la censura, osservando che la decisione n. 194/83 consente all’autorità che ha il potere di nomina di chiedere al comitato un supplemento di elementi, ma non le impone di farlo; soprattutto, tale facoltà non impedisce che l’autorità, dopo aver svolto la propria valutazione, informi il comitato della conclusione raggiunta e chieda la proposta di un altro nominativo per esaurire tutte le possibilità di promozione disponibili. Secondo il Tribunale, la nota del 14 luglio 2022 non conteneva un ordine coercitivo, bensì rifletteva l’esercizio della competenza propria dell’autorità di nomina. Le critiche provenienti dal comitato del personale o dal sindacato sono state ritenute meri giudizi soggettivi, privi di valore dimostrativo circa l’illegittimità della procedura.

Articolo 54 della Carta e legittimo affidamento

La censura fondata sull’articolo 54 della Carta e sulla tutela del legittimo affidamento è stata dichiarata inammissibile, poiché il ricorrente non aveva spiegato in modo concreto perché tali disposizioni sarebbero state violate. Il Tribunale richiama l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, che esige un’argomentazione sufficientemente precisa.

Principio ne bis in idem

Quanto al terzo motivo, il Tribunale precisa che il mancato avanzamento in carriera non è assimilabile a una sanzione disciplinare: la promozione non è automatica, ma dipende dalla valutazione comparativa dei meriti. Ne consegue che il fatto che il comportamento scorretto del funzionario fosse già stato oggetto di una sanzione disciplinare non impediva che lo stesso comportamento fosse considerato anche ai fini della promozione. Il ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata sia stata adottata con l’obiettivo di punirlo una seconda volta. In mancanza di prova di una finalità punitiva autonoma, il principio ne bis in idem non è stato violato.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di annullamento. Reputa inoltre prive di base le richieste dirette a ottenere l’esibizione documentale, la dichiarazione di validità delle liste di promozione, ordini all’amministrazione e il pagamento delle differenze retributive, anche perché il giudice dell’Unione non ha in linea di principio il potere di impartire istruzioni all’amministrazione in un ricorso di annullamento. Il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principi affermati

La decisione conferma che, nelle procedure di promozione dei funzionari UE:

  • l’autorità che ha il potere di nomina è titolare della valutazione finale dei meriti;
  • essa può considerare elementi ulteriori rispetto ai criteri testuali dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, inclusi aspetti disciplinari o comportamentali;
  • l’intervento dell’organo consultivo non limita la competenza dell’autorità di nomina se questa effettua la propria valutazione;
  • la mancata promozione non costituisce, di per sé, una sanzione disciplinare e non viola il ne bis in idem.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozione dei funzionarivalutazione comparativa dei meritidisciplina del personaleabuso di potere

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