Sentenza del 29/02/2016 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Istanza di autotutela - Sospensione dei termini di impugnazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. Il procedimento di autotutela non interrompe né sospende il termine per impugnare l'atto tributario originario. L'impugnazione del diniego di autotutela non consente di recuperare il termine ormai scaduto e la decadenza maturata non è sanabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha presentato un'istanza di autotutela contro un atto tributario e, ritenendo che tale procedimento sospendesse o interrompesse il termine per impugnare l'atto originario, ha successivamente contestato il diniego di autotutela. Nel frattempo, però, era scaduto il termine ordinario per proporre ricorso contro l'atto impositivo.
Norme richiamate
Disciplina dei termini per l'impugnazione degli atti tributari
Il termine per ricorrere contro l'atto impositivo decorre secondo le regole ordinarie e non viene sospeso o interrotto dalla presentazione di un'istanza di autotutela.
Disciplina dell'autotutela tributaria
L'autotutela è uno strumento amministrativo volto a sollecitare il riesame dell'atto, ma non costituisce un rimedio sostitutivo del ricorso giurisdizionale e non incide sui termini processuali per impugnare l'atto originario.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine per proporre ricorso contro l'atto tributario.
- Il contribuente deve impugnare l'atto originario entro il termine previsto, anche se nel frattempo ha chiesto all'amministrazione di riesaminarlo in autotutela.
- L'eventuale diniego di autotutela, di regola, non riapre il termine per contestare l'atto impositivo e non consente di sanare la decadenza già maturata.
- Per tutelarsi, è opportuno proporre tempestivamente il ricorso contro l'atto originario e presentare, se necessario, l'istanza di autotutela separatamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 29 feb 2016Sentenza del 29/02/2016 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →