Cassazione Penale, Sentenza n. 41445/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 17/11/2023 che aveva confermato il Tribunale: la Corte di appello aveva qualificato i fatti relativi all'uso di tessere carburante come truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p., con aggravante art. 61 n. 9 c.p.) o aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione per taluni profili. Il Procuratore generale, su istanza della parte civile (ATS Città Metropolitana di Milano), ha dedotto errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come peculato, art. 314 c.p.), chiedendo annullamento e rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che le sentenze di merito presentassero carenze motivazionali rilevanti: non è stato chiarito se il possesso delle tessere fosse stato acquisito fraudolentemente mediante artifici o raggiri (configurando truffa) oppure fosse derivato dalla disponibilità per ragione di ufficio (configurando peculato). Per tali lacune la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, con istruzioni a chiarire le specifiche modalità della condotta e la relativa qualificazione giuridica.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La truffa richiede l'impiego di artifici o raggiri per procurarsi il possesso di denaro o altra cosa mobile altrui; la Corte di merito aveva ricondotto i fatti a tale fattispecie ma non ha specificato quali artifici o raggiri siano stati posti in essere.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o cose mobili di cui ha la disponibilità per ragione del proprio ufficio; la ricorrente ha dedotto che la disponibilità delle tessere fosse riconducibile a ragioni di ufficio, rendendo possibile la qualificazione come peculato.
art. 61 n. 9 cod. pen. (circostanza aggravante)
Usata dalla Corte di merito per aggravare la fattispecie ritenuta di truffa, in ragione del ruolo dell'agente; la Cassazione non ha escluso l'aggravante ma ha rilevato che la qualificazione stessa del reato è incerta.
art. 572 cod. proc. pen.
Consente al Procuratore Generale di proporre ricorso per cassazione in accoglimento di istanza della parte civile; il ricorso qui è stato effettivamente proposto su tale base.
Massime di principio
- La distinzione peculato vs. truffa si fonda sul modo in cui è stato acquisito il possesso: se il pubblico ufficiale aveva già la disponibilità per ragione d'ufficio e se ne appropria => peculato; se il possesso è procurato con artifici o raggiri => truffa.
- Nei casi di gestione di strumenti aziendali (es. tessere carburante) il giudice deve descrivere con precisione gli artifici o i raggiri contestati se vuole puntare sulla qualificazione come truffa; la mera omissione di restituzione o il mancato blocco può essere più idonea ad integrare il peculato.
- Una sentenza che non chiarisce le modalità concrete della condotta e la provenienza del possesso è viziata sotto il profilo motivazionale e può essere annullata con rinvio.
- La parte civile può sollecitare il Procuratore Generale a proporre ricorso per cassazione ex art. 572 c.p.p.; il ricorso può avere esito favorevole quando emergono errori di qualificazione giuridica o lacune motivazionali.
- In giudizi analoghi è determinante raccogliere e documentare prove specifiche circa le operazioni tecniche compiute (es. riattivazioni, uso di password, comunicazioni ai servizi) per dimostrare l'impiego di artifici o, in alternativa, l'effettiva disponibilità per ragione di ufficio.
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