Sentenza n. 34/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell'ufficio Pianificazione Territoriale del Comune di Aosta, protocollo n. 0036849/2025 trasmesso il 4 luglio 2025, avente ad oggetto il rigetto di una comunicazione di variante in corso d'opera per restauro e risanamento conservativo riguardante un immobile sito in Aosta, via San Giocondo 41, fg. 42, mapp. 112, zona di PRGC Aa01 con contestuale divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e rimozione dei suoi effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA in variante per la realizzazione di una porta-finestra con terrazzino incassato nella copertura, con divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e rimozione degli effetti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che, con riferimento a un immobile sito nel centro storico di Aosta, aveva respinto una comunicazione di variante in corso d'opera relativa a interventi qualificati come restauro e risanamento conservativo. La variante prevedeva la trasformazione di una finestra dell'abbaino in porta-finestra e la realizzazione di un terrazzino incassato nella falda del tetto, di dimensioni pari a 2,10 m per 2,10 m. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il Comune non avrebbe potuto discostarsi dal parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, ritenuto vincolante e prevalente. Con il secondo gruppo di censure ha contestato la valutazione comunale di non conformità urbanistico-edilizia, sostenendo che l'intervento avrebbe mantenuto la tipologia dell'abbaino, non avrebbe alterato significativamente la morfologia della copertura e si sarebbe inserito in una situazione in cui la copertura era già stata modificata dal progetto originario. È stato inoltre richiamato l'assentimento di interventi analoghi nel centro storico, prospettando una disparità di trattamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il parere della Soprintendenza e la valutazione comunale operano su piani distinti: la Soprintendenza tutela i valori culturali e paesaggistici, mentre il Comune verifica la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento al piano regolatore e alle NTA. Il parere favorevole della Soprintendenza non è quindi vincolante per il Comune sotto il profilo urbanistico-edilizio, né assorbe o sostituisce la verifica comunale; nel caso concreto, la stessa Soprintendenza aveva espressamente riservato al Comune la verifica del rispetto della disciplina urbanistica e del PRGC. Il secondo motivo è stato respinto perché la trasformazione dell'abbaino in porta-finestra con accesso a un terrazzo praticabile introduce una funzione e una struttura diverse da quelle dell'abbaino, che è ammesso soltanto per garantire l'illuminazione del sottotetto e a condizione di non stravolgere la morfologia del tetto, di non incidere negativamente sulle facciate e di risultare compatibile con l'edificio e il contesto storico. Il terrazzino a vasca è stato ritenuto un elemento architettonico nuovo, estraneo alla tipologia tradizionale degli edifici storici e idoneo a interrompere la continuità della falda. L'eventuale alterazione già autorizzata con il progetto originario non legittima ulteriori modifiche più impattanti e non conformi. È stata inoltre esclusa la rilevanza di eventuali precedenti interventi analoghi, poiché l'assentimento di interventi eventualmente difformi non attribuisce un diritto alla reiterazione dell'illegittimità e non fonda una disparità di trattamento rispetto a un potere vincolato nei presupposti normativi. Le spese sono state compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, NTA del PRG del Comune di Aosta
Nella porzione del territorio comunale delimitata e qualificata dal PRG come "centro storico di Aosta (Aa)", le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi della conservazione, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme, con attenzione alle peculiarità delle parti, delle testimonianze storico archeologiche, degli edifici, degli spazi aperti e delle reti infrastrutturali di interesse storico, artistico o documentario, e nel rispetto delle specifiche componenti edilizie e di arredo che lo differenziano e favorire, in primo luogo, il recupero abitativo. Gli interventi devono evitare le contraffazioni tipologiche e stilistiche e l'introduzione di elementi e materiali estranei alle tradizioni costruttive e architettoniche specifiche.
Nel centro storico gli interventi devono perseguire finalità conservative e rispettare i caratteri tipologici e le tradizioni costruttive, evitando elementi estranei o contraffazioni tipologiche.
art. 17, comma 3, NTA del PRG del Comune di Aosta
Nel centro storico negli edifici classificati A e B sono ammessi gli interventi di manutenzione e il restauro conservativo, così come definito dalla normativa di settore.
Per gli edifici classificati A e B nel centro storico sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione e restauro conservativo, secondo la normativa di settore.
art. 17, comma 22, NTA del PRG del Comune di Aosta
È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti che possiedono i requisiti di altezza interna utile stabiliti dalle norme in materia di igiene sicurezza e contenimento dei consumi energetici. Potrà essere consentito, qualora venga giudicato non stravolgente della morfologia del tetto e non incida negativamente sulla composizione architettonica delle facciate dell'edificio, l'inserimento di abbaini necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto.
L'inserimento di abbaini nel recupero dei sottotetti è eccezionale e condizionato alla necessità di illuminazione, alla compatibilità tipologica e dimensionale, alla salvaguardia della morfologia del tetto e delle facciate e all'assenza di interferenze con colmo e gronda. Una porta-finestra con terrazzo praticabile non è assimilabile all'abbaino.
d.G.R. n. 378/2021
Il restauro è finalizzato alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale e deve rispettarne i caratteri tipologici e strutturali.
art. 142, lettera m), d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base della competenza della Soprintendenza per la tutela dei valori culturali e paesaggistici; tale competenza non sostituisce la verifica comunale di conformità urbanistico-edilizia.
Massime di principio
- Il parere favorevole della Soprintendenza, adottato nell'esercizio della funzione di tutela culturale e paesaggistica, non vincola il Comune nella distinta verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento alla pianificazione comunale e alle relative norme tecniche di attuazione.
- Nel centro storico, quando la disciplina urbanistica ammette gli abbaini solo per garantire l'illuminazione dei sottotetti e a condizione di non alterare la morfologia del tetto e i caratteri architettonici dell'edificio, la trasformazione dell'apertura in porta-finestra con accesso a un terrazzo praticabile costituisce un intervento nuovo e funzionalmente diverso, non riconducibile alla tipologia dell'abbaino.
- L'ammissibilità di modifiche limitate della copertura già autorizzate secondo una disciplina derogatoria non legittima ulteriori interventi più invasivi e non conformi alle prescrizioni urbanistiche vigenti.
- L'eventuale esistenza di altri interventi edilizi analoghi, se assentiti in difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia, non attribuisce al privato il diritto a ottenere un provvedimento analogo e non fonda una censura di disparità di trattamento quando l'amministrazione applica presupposti normativi vincolanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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