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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento prot. n. 8363 del 28.7.2025, inviato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Bracigliano ha denegato l’istanza di fiscalizzazione prot. n. 5951 del 10.7.2025; b) dell’ordinanza n. 5951 del 11.6.2024, notificata in data 9.9.2024, con la quale veniva disposta la demolizione di opere asseritamente abusive; c) del provvedimento del 3.6.2025, notificato il 16.6.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha “accertato” la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e fatto avviso che detto bene costituisce titolo per l’immissione in possesso; d) del provvedimento prot. n. 6167 del 3.6.2025, notificato il 16.6.2025, con il quale il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Bracigliano, ha irrogato la sanzione di € 20.000,00, sul presupposto della inottemperanza all’ordine di demolizione; e) per quanto occorra, del verbale di Polizia Locale del 29.5.2026, notificato in data 16.6.2025, nonché degli atti ad esso presupposti; f) del rifiuto tacito opposto alla istanza di rimodulazione dell’ordinanza di demolizione del prot. n. 5953 del 11.6.2024, presentata in data 13.6.2025 (prot. n. 6646); g) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, acquisizione del bene e sanzione pecuniaria di 20.000 euro; ordinanza di demolizione e silenzio sull’istanza di rimodulazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001, l’ordinanza di demolizione relativa a due portici e a un piazzale cementato di circa 950 mq, l’accertamento della mancata ottemperanza con avviso dell’effetto acquisitivo, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché il silenzio sull’istanza di riduzione dell’ambito dell’acquisizione. Ha dedotto, tra l’altro, l’erronea qualificazione delle opere come eseguite in totale assenza di titolo anziché in difformità, valorizzando una precedente CILA; violazione degli obblighi di partecipazione e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento, illogicità, perplessità e sviamento; mancata valutazione del pregiudizio che la demolizione avrebbe arrecato alla parte legittima dell’edificio; illegittimità derivata della sanzione pecuniaria; illegittimità del silenzio sull’istanza di rimodulazione dell’acquisizione. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità delle censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione, rimasta non impugnata, nonché l’intervenuta acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale. L’Autorità di Bacino ha chiesto l’estromissione, non avendo adottato atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha estromesso l’Autorità di Bacino dal giudizio, poiché non aveva adottato alcuno degli atti impugnati. Ha dichiarato irricevibili tutte le censure dirette, anche indirettamente, contro l’ordinanza di demolizione dell’11 giugno 2024, non impugnata entro il termine decadenziale. Ha ritenuto inammissibili per carenza d’interesse le doglianze contro l’accertamento di inottemperanza e quelle rivolte al diniego di fiscalizzazione nella parte in cui miravano a rimettere in discussione la qualificazione e i presupposti dell’ordinanza demolitoria, ormai consolidata e produttiva dell’effetto acquisitivo automatico decorso il termine di novanta giorni senza ottemperanza o sospensione giudiziale. Il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza della tesi secondo cui la CILA avrebbe legittimato le opere: il silenzio sulla CILA non forma un titolo abilitativo quando manchino i presupposti per il relativo regime e, in presenza di vincoli, la mera CILA non è idonea a legittimare gli interventi. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, poiché l’istanza di fiscalizzazione, riferita a una precedente ordinanza demolitoria ormai definitiva, mirava sostanzialmente a ottenere una rimeditazione in autotutela, rispetto alla quale non sussiste un obbligo generale di provvedere né di attivare il contraddittorio ex art. 10-bis. Le difficoltà esecutive della demolizione e l’eventuale pregiudizio per la parte conforme dell’edificio attengono alla fase esecutiva e devono essere dimostrate rigorosamente dal privato, non costituendo vizi dell’ordine demolitorio né del diniego di fiscalizzazione. Anche l’istanza di riduzione dell’ambito dell’acquisizione è stata qualificata come richiesta di autotutela e, pertanto, il relativo silenzio non è stato ritenuto illegittimo. L’accertamento di inottemperanza, quale atto conseguenziale all’ordine di demolizione, non è autonomamente impugnabile per contestare la natura abusiva delle opere, salvo vizi propri. Infine, è stata respinta la censura contro la sanzione pecuniaria di 20.000 euro, proposta per illegittimità derivata, poiché le doglianze principali erano state respinte; la sanzione è stata inoltre qualificata come sostanzialmente vincolata, soprattutto in area vincolata. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto infondato. Spese integralmente compensate per la parziale definizione in rito e la novità dei criteri interpretativi applicati.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    comma 3; commi 1 e 2; comma 4-bis

    La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni, in assenza di sospensione o annullamento giudiziale, determina l’effetto acquisitivo automatico del bene abusivo e dell’area pertinente; la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis è stata ritenuta sostanzialmente vincolata.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La disciplina della fiscalizzazione invocata dal ricorrente presuppone una corretta qualificazione dell’intervento e non può essere utilizzata per rimettere in discussione un’ordinanza di demolizione ormai inoppugnabile.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell’abuso e la valutazione dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme riguardano la fase esecutiva; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità. L’Amministrazione non deve valutare tali presupposti già nell’ordinanza di demolizione.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    In presenza di opere realizzate in violazione della disciplina edilizia e di vincoli, l’Amministrazione può esercitare i poteri repressivi e ordinare demolizione e ripristino; la mera CILA non preclude tali poteri quando sia stata utilizzata per opere estranee al relativo regime.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è stato ritenuto applicabile al diniego di un’istanza sostanzialmente diretta a ottenere la rimeditazione in autotutela di un precedente ordine demolitorio, rispetto alla quale non sussiste un obbligo generale di esame.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è stata ritenuta legittima, non essendo stata dimostrata l’illegittimità degli atti presupposti.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione entro il termine decadenziale rende irricevibili le successive censure che, anche attraverso l’impugnazione del diniego di fiscalizzazione o degli atti consequenziali, mirino a contestare la qualificazione dell’abuso, i presupposti dell’ordine demolitorio o la scelta della sanzione demolitoria.
  • Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, in assenza di sospensione o annullamento giudiziale, si consolida automaticamente l’effetto acquisitivo del bene abusivo e dell’area pertinente al patrimonio comunale.
  • Gli atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione conseguenti all’ordine di demolizione non sono autonomamente impugnabili per contestare la natura abusiva delle opere o i presupposti dell’ordine demolitorio ormai definitivo; possono essere censurati soltanto per vizi propri.
  • La fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 e la valutazione del pregiudizio che la demolizione potrebbe arrecare alla parte conforme dell’edificio appartengono alla fase esecutiva. Il privato che invochi tale rimedio deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte legittima.
  • La mera presentazione di una CILA, o il silenzio dell’amministrazione su di essa, non legittima opere estranee al relativo regime edilizio; quando la CILA sia utilizzata impropriamente, restano esercitabili i poteri repressivi, anche demolitori, dell’amministrazione.
  • Non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di esaminare istanze dirette a ottenere, in autotutela, la rimeditazione di un precedente provvedimento demolitorio ormai consolidato; pertanto, il mancato riscontro non integra automaticamente illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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