Cassazione Penale, Sentenza n. 46262/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 20/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione promossa dopo l'assoluzione del Manglaviti dai reati previsti dagli artt. 74 e 73 del DPR 9/10/1990 n. 309 (stupefacenti). Il ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge: gli sarebbe stata attribuita ingiustificatamente colpa grave per le frequentazioni con un soggetto indicato come Diana; mancata considerazione dello stato di incensuratezza e dell'estraneità di Murdaca e Tetto; assenza di riscontri probatori di attività di spaccio presso il B&B dove alloggiava; inesistenza di conversazioni intercettate a suo carico; permanenza a Roma per soli 8 giorni e ragioni di lavoro per il transito; violazione del diritto al silenzio e mancata valutazione dinamica della sua condotta rispetto al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte territoriale che, pur avendo assolto il Manglaviti con formula per non aver commesso il fatto (art. 530 c.p.p.), aveva contemporaneamente valutato la sua condotta come caratterizzata da grave trascuratezza/negligente contiguità rispetto al sodalizio: frequenti ingressi nella casa del Diana, rapporti ripetuti con soggetti indagati, discussioni su bonifiche e assistenza ai detenuti e la permanenza nel B&B identificato come centrale operativa erano fatti che, pur non suffragando responsabilità penale, potevano ragionevolmente creare l'apparenza di partecipazione e di conseguenza rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria. Pertanto la domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. è stata respinta. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese in favore dell'Amministrazione resistente per carenza di attività difensiva specifica svolta dall'Avvocatura.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha interpretato che la domanda può essere negata quando la detenzione sia derivata da una condotta del detenuto caratterizzata da colpa grave che abbia creato la prevedibile apparenza di responsabilità penale.
art. 530 cod. proc. pen.
art. 530 c.p.p. secondo comma
Prevede l'assoluzione con formula 'per non aver commesso il fatto'; la decisione di merito ha assolto il ricorrente ma ciò non determina automaticamente l'obbligo di riparazione se risulta una colpa grave antecedente o concomitante.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione ai vizi di motivazione sotto il profilo della logicità e della coerenza; la Corte si è attenuta a questo principio e non ha riesaminato i fatti in modo sostitutivo rispetto al giudice di merito.
D.Lgs. 188/2021, art. 4
Richiamato in relazione alla disciplina del diritto al silenzio e all'esercizio di facoltà processuali; la decisione non ha ritenuto che l'eventuale esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato fosse determinante per accertare l'assenza di colpa grave.
art. 64 comma 3 lett. b) c.p.p.
art. 64, co.3, lett. b) c.p.p.
Richiamato nel quadro normativo sul diritto di non rispondere; la Corte ha comunque valutato che l'esercizio di tali facoltà non esclude a priori la sussistenza di condotte di colpa grave che ostino alla riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione nel merito (anche con formula per non aver commesso il fatto) non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se emerge che la condotta dell'interessato è stata caratterizzata da grave negligenza o imprudenza tale da creare una prevedibile apparenza di partecipazione al reato.
- In sede di riparazione il giudice valuta non solo l'assenza di prova della responsabilità penale, ma anche il comportamento del richiedente: frequenti e significative contiguità con soggetti indagati, permanenza in luoghi indicati come centrali operative e condotte che possono aver ingenerato affidamento nelle autorità costituiscono elementi ostativi alla riparazione.
- La Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito; non è ammesso un rinnovato apprezzamento libero degli elementi di fatto ma solo la verifica che la valutazione compiuta sia compatibile con una plausibile opinabilità.
- L'esercizio del diritto al silenzio o altre facoltà processuali non determinano automaticamente un pregiudizio per la riparazione, ma neppure escludono che, sulla base di altri comportamenti, possa essere ravvisata colpa grave ostativa alla riparazione.
- Per prevenire il rigetto di istanze di riparazione in casi analoghi è utile documentare in modo puntuale e preventivo ragioni legittime della propria presenza nei luoghi contestati (lavoro, trasferimenti, impegni documentabili) e limitare frequentazioni e comportamenti che possano creare una 'apparenza' di partecipazione ad attività illecite.
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